La proroga prevista dalla manovra 2027 per l’accesso al forfettario con una seconda attività riguarda circa 52.200 contribuenti, secondo le stime della relazione tecnica. Il disegno di legge di Bilancio conferma per un altro anno il limite di 35 mila euro di reddito da lavoro dipendente o da pensione. Senza l’intervento, la soglia sarebbe tornata a 30 mila euro, escludendo chi percepisce redditi compresi tra i due importi.
Per il regime forfettario resta anche l’ipotesi di portare a 100 mila euro il limite di ricavi e compensi, con una soglia di uscita a 115 mila euro. Questa prospettiva è distinta dalla proroga già contenuta nel disegno di legge per dipendenti e pensionati che svolgono anche un’attività autonoma.
Il tetto di reddito e i requisiti per il 2027
La conferma dei 35 mila euro è prevista dall’articolo 9, comma 3, del disegno di legge di Bilancio 2027. Per accedere al regime nel prossimo anno occorrerà verificare i redditi da lavoro dipendente e da pensione percepiti nel 2026. La soglia più elevata si applicherà così per il terzo anno consecutivo: era stata introdotta con la manovra 2025 e confermata per il 2026.
Ai contribuenti interessati resta la possibilità di applicare alla seconda attività l’imposta sostitutiva del 15%. L’aliquota scende al 5% per le nuove iniziative imprenditoriali o professionali che rispettano i requisiti previsti.
La misura non diventa però strutturale. Nel dibattito politico precedente alla manovra era stata avanzata anche questa possibilità, insieme a un eventuale innalzamento a 40 mila euro sostenuto da Forza Italia. Il governo ha scelto invece la conferma a 35 mila euro per un solo anno. Senza un’ulteriore proroga, dal 2028 tornerebbe la soglia ordinaria di 30 mila euro, da verificare sui redditi percepiti nel 2027.
Il costo della proroga e le esclusioni
La relazione tecnica stima un minore gettito per le casse pubbliche di 77,7 milioni di euro nel 2027 e di 137,1 milioni nel 2028. Per il 2029 è invece previsto un recupero di gettito pari a 84,3 milioni.
Nel calcolo del reddito da lavoro dipendente rientrano anche i premi di risultato, comprese le somme erogate sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali e assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello n. 398 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Resta vietato applicare il regime a chi svolge prevalentemente l’attività autonoma nei confronti del datore di lavoro attuale o di quello con cui ha avuto un rapporto nei due precedenti periodi d’imposta. Il divieto comprende anche i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori. È prevista un’eccezione per chi avvia una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio di arti o professioni.
