Il Congresso degli Stati Uniti ha superato 112 veti presidenziali in 237 anni, secondo il conteggio del Senato aggiornato al 19 ottobre 2026. La Costituzione consente al presidente di fermare una legge approvata dalle Camere, ma riconosce al Congresso il potere di ribaltare quella decisione. Per riuscirci occorre una maggioranza dei due terzi sia alla Camera dei rappresentanti sia al Senato.
I numeri mostrano quanto raramente questo avvenga. Dal 1789 i presidenti hanno posto 2.599 veti: 1.533 ordinari e 1.066 «tascabili». Quelli superati rappresentano circa un veto ordinario su quattordici. Nel secondo mandato Donald Trump ne ha posti finora due, nessuno superato. Joe Biden ne aveva posti 13 nei quattro anni della sua presidenza, tutti confermati.
I dieci giorni previsti dalla Costituzione
La disciplina del veto presidenziale è contenuta nell’articolo I, sezione 7, della Costituzione. Un progetto di legge, dopo essere stato approvato nello stesso testo da Camera e Senato, deve essere presentato al presidente. Le possibilità sono tre: firmarlo, respingerlo accompagnandolo con le proprie obiezioni oppure lasciare trascorrere il termine senza intervenire.
Il presidente dispone di dieci giorni, domeniche escluse. Secondo House Practice, la guida ufficiale alle regole e ai precedenti della Camera, il conteggio comincia il giorno successivo alla consegna alla Casa Bianca. Se il termine scade quando il Congresso è riunito, il progetto diventa legge anche senza la firma presidenziale: in questa circostanza il silenzio non equivale a un rifiuto.
Per esercitare il veto ordinario serve invece un atto formale. Il presidente restituisce il progetto alla Camera nella quale è stato presentato, allegando un messaggio con le motivazioni della decisione. La Camera d’origine deve trascrivere le obiezioni nel registro ufficiale dei lavori e procedere al riesame.
La stessa disciplina si applica alle risoluzioni congiunte, che negli Stati Uniti hanno forza di legge. Restano escluse quelle che propongono emendamenti alla Costituzione: seguono una procedura diversa e non passano dalla Casa Bianca.
Il presidente non può riscrivere la legge
Il veto riguarda il testo nella sua interezza. Il presidente non può eliminare singole disposizioni e firmare quelle rimaste, né modificare il progetto approvato dal Congresso.
Un potere di cancellazione parziale era stato introdotto con il Line Item Veto Act, entrato in vigore il 1° gennaio 1997. La legge riguardava le spese discrezionali, la nuova spesa obbligatoria e le agevolazioni fiscali mirate. La Corte Suprema l’ha però dichiarata incostituzionale nel 1998, con la sentenza Clinton v. City of New York, per violazione della clausola costituzionale sulla presentazione delle leggi.
Il testo restituito alle Camere rimane quindi quello già approvato. Secondo i precedenti della Camera, un progetto colpito dal veto non è emendabile, neppure in commissione. Se si cerca un compromesso con il presidente, occorre presentare un nuovo disegno di legge. Quest’ultimo non beneficia però della priorità riconosciuta ai testi restituiti con il veto.
La Casa Bianca non può neppure scegliere a quale ramo del Congresso inviare il messaggio: il destinatario è sempre la Camera d’origine. È da lì che deve cominciare l’eventuale percorso per superare la decisione presidenziale.
La maggioranza necessaria e le regole della Camera
La soglia richiesta è quella dei due terzi dei votanti, purché sia presente il numero legale, non dei componenti di ciascuna Camera. La Costituzione impone il voto nominale: i nomi dei favorevoli e dei contrari devono restare agli atti.
La prima votazione spetta alla Camera d’origine. Se il tentativo di superare il veto fallisce in quella sede, il progetto non può diventare legge e l’altra Camera non vota. Non esiste tuttavia un obbligo di arrivare alla votazione: secondo il Congressional Research Service, il testo può essere inviato in commissione e rimanervi.
Alla Camera dei rappresentanti il veto gode di una priorità elevata. Il presidente della Camera lo presenta in aula il giorno stesso del suo arrivo. La questione del superamento del veto è subito pendente, senza che occorra una mozione per introdurla.
Il dibattito dura di regola un’ora ed è gestito dal presidente della commissione competente e dal rappresentante di riferimento della minoranza. Il voto è definitivo: non può essere riconsiderato.
Chi sostiene la decisione presidenziale può però ricorrere agli strumenti procedurali. È possibile rinviare la discussione a una data fissa, con precedenti di rinvii fino a otto mesi, oppure mandare il progetto in commissione o accantonarlo. Alla Camera l’accantonamento non chiude definitivamente l’esame: il testo può essere ripreso in qualsiasi momento.
Al Senato il dibattito e il voto seguono regole diverse
Il Senato affronta di solito un veto dopo aver raggiunto un accordo unanime sui tempi e sulle modalità della discussione. In mancanza di quell’intesa, il dibattito è illimitato.
Per chiuderlo occorre la procedura di chiusura del dibattito, che richiede 60 voti. È una soglia inferiore ai 67 necessari per superare il veto quando il Senato vota al completo. La conclusione della discussione e il ribaltamento della decisione presidenziale sono dunque passaggi distinti, con maggioranze diverse.
Anche l’effetto dell’accantonamento cambia rispetto alla Camera: al Senato, come il rinvio a tempo indeterminato, di norma conclude l’esame. Esiste però una possibilità ulteriore dopo un voto contrario al superamento del veto: il voto può essere riconsiderato. Se invece il veto viene superato, la decisione è definitiva.
Il veto tascabile e le controversie sulle pause del Congresso
Il veto tascabile è l’unico che il Congresso non può superare. Si verifica quando una sospensione dei lavori impedisce la restituzione del progetto entro dieci giorni: il presidente non firma, il testo non diventa legge e non c’è un veto da sottoporre al voto.
La chiusura definitiva della sessione è il caso non controverso. Le pause durante una sessione o tra due sessioni hanno invece prodotto interpretazioni diverse:
- La Corte Suprema ha confermato nel 1929 un veto tascabile esercitato dopo la chiusura della prima sessione.
- La stessa Corte ha stabilito nel 1938 che una pausa non superiore a tre giorni della sola Camera d’origine non impedisce la restituzione.
- Una corte d’appello federale ha escluso nel 1985 il veto tascabile quando la Camera aveva nominato un incaricato per ricevere i messaggi; la sentenza è stata poi annullata perché superata dagli eventi.
Il Congresso ha predisposto strumenti per ricevere i messaggi anche durante le pause. Il regolamento della Camera autorizza il segretario generale a farlo quando l’aula non è riunita. Al Senato questa possibilità è riconosciuta al segretario dai precedenti raccolti nel manuale procedurale Riddick.
La guida della Camera riconosce che la questione rimane aperta e che esecutivo e Congresso ne hanno dato letture differenti. Alcuni presidenti hanno adottato la restituzione cautelativa: restituiscono il progetto e contemporaneamente rivendicano il veto tascabile. Camera e Senato trattano questa restituzione come un veto ordinario e votano sul suo superamento.
