Inps ha precisato in un nuovo messaggio che chi lascia il lavoro perché teme concretamente per la propria sicurezza può avere diritto alla Naspi, quando la cessazione deriva dalla necessità di proteggersi da violenze o condotte persecutorie che rendono impossibile proseguire l’attività lavorativa. Il chiarimento riguarda anche i casi in cui le minacce provengono da persone estranee all’ambiente di lavoro e valuta le dimissioni come atto volto alla tutela personale piuttosto che come scelta autonoma del lavoratore. Questa lettura pone le dimissioni inquadrate in tale contesto alla stregua di una forma di disoccupazione involontaria, aprendo così l’accesso all’Naspi dimissioni incolumità quando siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Cosa ha chiarito l’Inps
Nel messaggio l’Inps non modifica la legge sulla Naspi ma ne precisa il perimetro, affermando che le dimissioni assunte per proteggere l’incolumità personale possono essere equiparate a quelle per giusta causa quando sussistono circostanze tali da rendere impossibile anche una prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro. La valutazione richiede l’accertamento del nesso di causalità tra le condotte violente o persecutorie e l’impossibilità di continuare a lavorare, con conseguente diritto all’indennità economica prevista per i disoccupati involontari ove siano presenti i requisiti contributivi e assicurativi previsti dalla disciplina.
Il chiarimento risulta particolarmente rilevante perché evita che chi si dimette per difendersi debba scegliere tra rimanere esposto a un pericolo concreto o perdere il sostegno della Naspi, riconoscendo che la volontà formale del dipendente può essere condizionata dalla necessità di mettere al sicuro la propria integrità personale.
Ambito di applicazione e casi già ricompresi
Secondo l’interpretazione dell’Inps, oltre ai casi di mancato pagamento dello stipendio e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, rientrano tra le ipotesi già riconosciute le situazioni di mobbing, il peggioramento delle mansioni, il trasferimento senza comprovate ragioni organizzative e i comportamenti ingiuriosi da parte di un superiore, tutte circostanze che possono giustificare le dimissioni per giusta causa. Il nuovo messaggio estende la stessa logica anche alle violenze e persecuzioni attribuibili a soggetti terzi, quando esse determinino un’oggettiva impossibilità a proseguire il rapporto lavorativo.
In questi scenari le dimissioni vengono equiparate “a tutti gli effetti” a quelle per giusta causa per fatto del terzo, con la conseguenza che la persona coinvolta non deve essere penalizzata per avere interrotto il rapporto allo scopo di proteggere la propria incolumità, restando dunque possibile richiedere la prestazione economica prevista dalla normativa.
Requisiti e termini per la presentazione della domanda
Il riconoscimento del diritto alla Naspi non è automatico: occorre che emerga il nesso tra le violenze o le condotte persecutorie e l’impossibilità oggettiva di proseguire l’attività lavorativa, oltre al possesso dei requisiti ordinari, tra cui almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la disoccupazione. La verifica è demandata all’Istituto attraverso la valutazione degli elementi di fatto prodotti dal richiedente e della loro compatibilità con l’interruzione del rapporto.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto; se la domanda arriva nei primi otto giorni l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del lavoro, mentre se presentata successivamente decorre dal giorno successivo alla domanda, secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente.
Il chiarimento fornisce così una prospettiva di tutela che limita il rischio di esclusione dal sistema di sostegno al reddito per chi ha interrotto il rapporto di lavoro per difendere la propria integrità personale, offrendo percorsi procedurali e requisiti chiari per accedere alla Naspi.
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