Il presidente francese Emmanuel Macron ha promulgato la legge sul diritto al suicidio assistito, pubblicata il 19 agosto nella Gazzetta Ufficiale francese. Si conclude così un percorso parlamentare durato più di un anno, segnato dallo scontro tra l’Assemblea nazionale e il Senato e da un dibattito che in Francia va avanti da molto più tempo. La legge era stata approvata definitivamente dall’Assemblea nazionale lo scorso 15 luglio e il 14 agosto aveva superato anche il vaglio del Consiglio costituzionale.
La promulgazione sancisce il momento politico e legislativo principale, ma non rende immediatamente operativo il nuovo quadro normativo: il testo rimanda a una serie di decreti attuativi che dovranno definire le modalità pratiche della procedura, i controlli, il sistema informatico e il funzionamento della commissione incaricata di vigilare sull’applicazione della legge.
I criteri per accedere al suicidio assistito
La legge introduce nel codice della sanità pubblica francese quello che viene anche chiamato il diritto all’aiuto a morire e stabilisce criteri precisi per l’accesso. Potranno presentare richiesta persone maggiorenni che siano cittadine francesi o residenti in Francia in modo stabile e regolare, affette da una patologia grave e incurabile che comprometta la prognosi vitale e si trovi in fase avanzata o terminale.
La normativa richiede inoltre che la sofferenza sia refrattaria ai trattamenti o sia giudicata insopportabile dalla persona dopo la scelta di interrompere o rifiutare una cura. La legge specifica che la sola sofferenza psicologica non sarà sufficiente per ottenere l’accesso al suicidio assistito e che sarà necessario essere in grado di esprimere una volontà “libera e informata”. La richiesta dovrà essere presentata personalmente a un medico e non potrà essere effettuata tramite teleconsulto.
Il medico è tenuto a informare il paziente sulle cure e sui percorsi di accompagnamento disponibili, comprese le cure palliative, e ad avviare una procedura collegiale per verificare il rispetto dei requisiti. La decisione dovrà essere comunicata entro quindici giorni e, in caso di esito positivo, sarà previsto un periodo minimo di riflessione di due giorni prima della somministrazione o dell’autosomministrazione.
Come funzionerà nella pratica
In linea generale la persona che ottiene l’autorizzazione dovrà autosomministrarsi la sostanza letale. La legge, tuttavia, prevede una deroga: se le condizioni fisiche impediscono l’autosomministrazione, la somministrazione potrà essere effettuata da un medico o da un infermiere. Per questo motivo il modello francese non coincide esclusivamente con il suicidio medicalmente assistito in senso stretto, ma contempla anche la somministrazione da parte di professionisti sanitari.
Il Consiglio costituzionale ha confermato l’impianto della legge introducendo alcune riserve: ha riconosciuto, per esempio, che i farmacisti coinvolti nella preparazione o nella consegna della sostanza letale possano invocare la propria libertà di coscienza. Ha inoltre stabilito che alcune strutture private possano rifiutare l’esecuzione della procedura nei propri locali quando essa sia manifestamente incompatibile con le finalità dell’istituto, a condizione che nella stessa zona esistano altre strutture in grado di garantire il servizio.
Con la firma del presidente la fase legislativa è quindi conclusa, ma resta la necessità di articolare l’intero apparato operativo: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segna il passaggio formale, mentre la concreta applicazione dipenderà dall’adozione dei decreti e dall’organizzazione dei servizi territoriali indicati dal testo.
