Il decreto correttivo Omnibus riporta a cinque anni, dal 2026, i termini di accertamento per le partite IVA in regime forfettario. La scelta viene motivata con l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 per tutti i forfettari. Per le annualità intermedie, il testo mantiene un passaggio distinto: i periodi d’imposta 2024 e 2025 restano assoggettati alla finestra ridotta a quattro anni per chi ha emesso fatture esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio.
Il meccanismo nasce dal comma 74 della legge n. 190/2014, che riconosceva ai contribuenti forfettari un termine di decadenza ridotto a quattro anni — invece dei cinque ordinari — a condizione di emettere le fatture solo tramite SdI (Sistema di Interscambio). In concreto, il Fisco aveva un anno in meno per effettuare i controlli, una compressione temporale pensata come incentivo per chi aderiva alla e-fattura in assenza di un vincolo normativo.
Nella bozza attualmente in circolazione, il correttivo elimina quel vantaggio: con l’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i forfettari dal 2024, la riduzione dei termini perde la natura premiale e torna l’allineamento al regime ordinario dei cinque anni. Resta comunque la clausola di salvaguardia per le annualità 2024 e 2025, che continuano a beneficiare della riduzione se il requisito dell’emissione esclusiva via SdI è stato rispettato.
Decorrenze: anni a quattro e anni a cinque
La soppressione del beneficio si applica ai periodi d’imposta a partire dal 2026. Ne discende che le annualità 2024 e 2025 restano a quattro anni, a patto che le fatture siano state emesse esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Per tutte le annualità successive si applica il termine ordinario a cinque anni. La distinzione temporale rispecchia il passaggio da un sistema premiale basato su un’opzione volontaria a un adempimento divenuto obbligatorio.
I riferimenti chiave sono tre: il comma 74 della legge n. 190/2014 come base normativa del meccanismo premiale; il 1° gennaio 2024 come data di estensione dell’obbligo di e-fattura ai forfettari; i periodi d’imposta dal 2026 come orizzonte di efficacia della soppressione del premio. Questa scansione chiarisce perché il vantaggio viene meno e quali anni restano coperti dalla finestra ridotta.
Cosa cambia per contribuenti e consulenti
Sul piano operativo, le posizioni riferite al 2024 e al 2025 continuano a seguire la regola della decadenza a quattro anni, se rispettata l’emissione esclusiva via SdI. Dal 2026 l’orizzonte delle verifiche torna a cinque anni, con impatto su conservazione documentale, gestione delle scadenze e pianificazione dei controlli potenziali. Per i contribuenti forfettari questo significa una finestra di possibile accertamento più ampia sulle annualità future, mentre consulenti e studi dovranno adeguare i propri calendari interni ai nuovi termini, tenendo distinta la gestione delle annualità 2024-2025 da quella delle successive.
Finché il nuovo assetto non sarà formalmente in vigore, restano applicabili le regole attuali nei limiti già indicati dal correttivo: riduzione per 2024-2025 a chi ha utilizzato esclusivamente lo SdI; ritorno ai cinque anni per i periodi d’imposta dal 2026, salvo eventuali ulteriori interventi legislativi.
Iter del decreto e tempi di entrata in vigore
Il provvedimento è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno. Il percorso prosegue con la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri obbligatori e il successivo ritorno in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Le modifiche diventeranno efficaci solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel rispetto delle decorrenze previste dal testo.
La sequenza istituzionale definisce il momento in cui l’Agenzia delle Entrate potrà applicare stabilmente i nuovi termini e, di conseguenza, il periodo entro il quale i contribuenti in regime forfettario possono ancora fare affidamento sulla finestra ridotta per le annualità 2024 e 2025. Ad oggi, i passaggi formali attesi sono: acquisizione dei pareri delle Commissioni di Camera e Senato, nuovo esame in Consiglio dei Ministri e, in ultima battuta, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore delle modifiche secondo le scadenze indicate.
