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Neonaticidio Parma: la madre agì con fredda determinazione, respinta tesi diniego gravidanza

La Corte d'Assise ha respinto il diniego di gravidanza e ha motivato la condanna con ricerche online e omissioni "chiare" per eliminare il figlio.

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Chiara Petrolini

Chiara Petrolini | ANSA/ LUCA AMEDEO BIZZARRI – alanews

Ludovica Bartolini di Ludovica Bartolini

Nata a Napoli nel 2002, ho conseguito una laurea in Arti, Spettacolo ed Eventi Culturali e una in Journalism and Multimedia Communication. Mi occupo di cultura, cinema e spettacolo

La Corte d’Assise di Parma ha depositato oggi le motivazioni della condanna di Chiara Petrolini, 23enne di Traversetolo. La giovane è stata riconosciuta colpevole di omicidio e di occultamento di cadavere in relazione al figlio nato il 7 agosto 2024. Nelle motivazioni i giudici hanno scritto che Petrolini «ha tenuto una pluralità di condotte omissive che sono chiaramente indicative della volontà di partorire il figlio per poi eliminarlo» e hanno respinto la tesi difensiva del diniego di gravidanza.

Il collegio ha qualificato il fatto come omicidio premeditato e ha ricostruito la sequenza delle omissioni ritenute decisive: il mancato far emergere la gravidanza, la scelta di non chiedere soccorso e l’occultamento del corpo dopo il parto. Nelle carte si legge che il neonato è stato sepolto nel giardino dell’abitazione. A sostegno della decisione, oltre alle dichiarazioni raccolte, la Corte ha valutato i dati provenienti dalle ricerche effettuate sul telefono di Petrolini.

Perché è stata respinta la tesi del diniego di gravidanza

La difesa, rappresentata dall’avvocato Nicola Tria, aveva sostenuto che la giovane non avesse piena consapevolezza del proprio stato, invocando il diniego di gravidanza. I giudici hanno però escluso questa ricostruzione: «Non risulta che Chiara Petrolini avesse sperimentato un diniego di gravidanza, e cioè che fosse inconsapevole del proprio stato di gravidanza, ovvero ne avesse una consapevolezza fluttuante». La versione difensiva, si legge ancora, non emerge né nelle dichiarazioni spontanee dell’imputata né nei racconti riferiti a familiari e amici.

Nelle motivazioni la consapevolezza dell’imputata viene collegata a segnali precisi. La Corte sottolinea che tale consapevolezza «è dimostrata dalle molte ricerche su Internet, che evidenziano come fin dai primi mesi l’imputata fosse conscia di essere in attesa e di avere anche una certa contezza dell’incedere delle settimane». I giudici mettono in fila atti e omissioni riconducendoli a una scelta coerente nel tempo, fino a parlare di volontà rimasta «ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto».

Ricerche online, perizie digitali e quadro probatorio

Le motivazioni richiamano l’istruttoria digitale che ha caratterizzato il processo: ricerche, tempi e modalità delle condotte contestate sono stati incrociati con le altre risultanze per sostenere l’accusa relativa al parto del 7 agosto 2024. Le perizie sui dispositivi hanno fornito elementi ritenuti probatori sullo stato di consapevolezza e sulla pianificazione, mentre l’insieme delle omissioni – non rendere nota la gravidanza, non rivolgersi ai sanitari, occultare il corpo – è stato valutato come indicativo della finalità di eliminazione del neonato dopo il parto.

In questo quadro, la sentenza riqualifica il fatto rispetto alle singole condotte e, nella parte metodologica, richiama che spetta all’accusa e ai consulenti tecnici dimostrare il nesso causale per ciascun decesso ipotizzato. Per l’episodio del 2024 tale nesso è stato ritenuto provato; l’impianto indiziario viene considerato coerente con la qualificazione giuridica scelta dai giudici, che hanno confermato la responsabilità per omicidio e per l’occultamento del cadavere.

Il capo relativo al primogenito del 12 maggio 2023

Su un diverso capo d’imputazione, relativo al primogenito nato il 12 maggio 2023, la Corte ha disposto l’assoluzione dall’accusa di omicidio per insufficienza probatoria. I giudici spiegano di non aver potuto accertare con certezza che il neonato fosse nato vivo e avesse vissuto «quantomeno per un breve lasso di tempo», condizione necessaria per sostenere l’imputazione di omicidio. Pur non escludendo una volontà di occultare la nascita, il collegio ritiene che la prova del nesso causale tra le condotte contestate e il decesso non sia sufficiente per una condanna.

La duplice valutazione – condanna per il secondo parto e assoluzione per il primo – viene motivata distinguendo i profili di responsabilità in base alla certezza probatoria disponibile per ciascun episodio. Per il bambino nato il 7 agosto 2024 il nesso causale è stato giudicato dimostrato; per il neonato del 12 maggio 2023 no. La Corte ribadisce che la diversa conclusione discende dall’analisi delle evidenze raccolte, comprese le perizie digitali e le condotte omissive, valutate caso per caso.

La pena inflitta resta fissata in 24 anni e 3 mesi per l’omicidio del bambino nato il 7 agosto 2024 e per l’occultamento del cadavere, mentre per il capo relativo al primogenito del 12 maggio 2023 l’imputata è stata assolta dall’accusa di omicidio per insufficienza di prove. Le motivazioni sono state depositate oggi presso la cancelleria della Corte d’Assise di Parma.

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