La Corte d’Appello di Milano: la violenza sessuale non ha una durata minima. Il ritardo di pochi secondi nella reazione di una donna a un abuso non esprime consenso. Lo ha stabilito la Corte nelle motivazioni della condanna di un sindacalista per gli abusi del 2018 su una hostess, che si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. La pena inflitta è di un anno e 2 mesi.
Per i giudici, «l’ordinamento non prevede una soglia minima di durata» della violenza sessuale, che «prescinde dal tempo». Cogliere «di sorpresa la vittima» con un’azione rapida integra l’abuso, impedendole di manifestare dissenso. L’«incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale» costituiscono invece una «difesa passiva» e un «disorientamento, del tutto compatibile con il trauma subito».
La Corte d’Appello: la violenza sessuale non ha una durata minima
L’imputato ha agito «vilmente avvicinandosi» alle spalle della donna, in modo repentino e imprevedibile, «in un contesto lavorativo». Lei era «concentrata» su «ben altro». La Corte descrive l’abuso come «improvviso e rapidissimo» e riconosce nell’azione dell’uomo una volontà «sessualmente prevaricatrice».
La durata indicata dalla donna nella denuncia, quei «20-30 secondi» che portarono alle assoluzioni di primo e secondo grado, non va considerata, secondo i giudici. Si tratta di un «dato quantomeno perplesso e non dimostrato»: mettendolo a verbale, la vittima aveva semplicemente «trasposto la sua percezione personale e dilatata del fatto», una tipica «reazione di chi sta subendo un fatto traumatico».
Per valutare l’accaduto basta invece tenere conto della descrizione che lei stessa aveva dato della violenza: «veloce, fulminea, un lampo». La donna «ha subito un’azione» totalmente inattesa, «imprevedibile e imprevista».
L’obbligo di verificare il consenso
La mancata reazione «immediatamente, cioè con la stessa prontezza con cui si ferma un oggetto che ci corre incontro» è priva di «significato», osserva la Corte. La donna, peraltro, una «reazione» l’ha attuata, mostrando «in modo arrabbiato, deciso e inequivocabile il proprio dissenso e la propria rabbia».
In «materia di libertà sessuale», precisano i giudici, il dissenso è sempre «presunto». Esiste invece «l’onere di accertarsi della sussistenza» di un consenso «libero, attuale, specifico e perdurante». Il passaggio delle motivazioni distingue quindi la verifica richiesta a chi agisce dalla possibilità della persona che subisce l’azione di esprimere subito un rifiuto.
La Corte ha giudicato la vittima sempre «attendibile» nelle dichiarazioni rese durante tutti gli otto anni del procedimento.
