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La Cassazione conferma l’8% di tasse sui bonifici dai genitori: ecco quando

Il caso riguarda oltre 8,2 milioni di euro ricevuti dalla madre: l'imposta non scatta automaticamente su ogni trasferimento di denaro tra familiari.

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Bonifici

Bonifici| Shutterstock - alanews

Redazione di Redazione

Un trasferimento gratuito come un bonifico può essere assoggettato all’imposta sulle donazioni anche senza essere definito formalmente una donazione da chi lo riceve. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026. Conta la sostanza dell’operazione: un passaggio di ricchezza senza controprestazione e senza obbligo di restituzione può essere qualificato dal Fisco come una liberalità.

La vicenda riguarda una contribuente che aveva ricevuto dalla madre denaro e titoli per oltre 8,2 milioni di euro, provenienti da disponibilità detenute all’estero. L’origine delle somme era emersa durante un procedimento dell’amministrazione finanziaria diretto a verificare altri tributi.

Le dichiarazioni della contribuente e la qualificazione del trasferimento

Per giustificare l’incremento del proprio patrimonio, la donna aveva escluso che le somme fossero redditi. Non era stata però provata una diversa causa del trasferimento, come un mutuo infruttifero o un’altra operazione a titolo oneroso.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi considerato il passaggio una liberalità fiscalmente rilevante, applicando l’imposta prevista dall’articolo 56-bis del decreto legislativo 346 del 1990. La contribuente aveva contestato la pretesa, ma la Cassazione ha confermato il principio alla base dell’accertamento.

Secondo la Suprema Corte, non è necessario che l’interessato usi la parola «donazione» o assegni personalmente una qualificazione giuridica all’operazione. È sufficiente che dalle sue dichiarazioni emerga un impoverimento di chi ha trasferito una parte del patrimonio e un corrispondente arricchimento di chi l’ha ricevuta, senza una controprestazione. La qualificazione giuridica spetta poi all’amministrazione finanziaria.

Quando si applica l’8% ai bonifici e quando valgono le aliquote ordinarie

La disciplina distingue la registrazione volontaria dall’emersione della liberalità durante un accertamento su altri tributi. Con la registrazione volontaria si applicano le aliquote e le franchigie ordinarie, determinate dal rapporto tra chi trasferisce il patrimonio e il beneficiario. Tra genitori e figli, per esempio, l’aliquota è del 4% sulla parte eccedente un milione di euro per ciascun beneficiario.

Il caso esaminato rientra invece nella seconda ipotesi: la liberalità è emersa dalle dichiarazioni dell’interessata durante un procedimento relativo ad altri tributi. Per questa situazione l’articolo 56-bis prevede un’aliquota dell’8% sulla parte che supera l’eventuale franchigia applicabile.

Non si tratta dunque di una tassazione automatica di qualsiasi bonifico o trasferimento tra familiari. Devono ricorrere i presupposti della norma ed emergere un’effettiva attribuzione gratuita.

La Cassazione separa inoltre il profilo civilistico da quello tributario: un eventuale problema relativo alla forma richiesta per la donazione non impedisce, di per sé, le conseguenze fiscali. Anche una liberalità realizzata attraverso un diverso meccanismo negoziale può essere rilevante ai fini dell’imposta.

Durante un accertamento, giustificare l’aumento del patrimonio con denaro ricevuto gratuitamente da un familiare può quindi avere effetti fiscali. Non basta il nome assegnato dalle parti all’operazione: conta la ragione effettiva del trasferimento e l’eventuale esistenza di una diversa causa concretamente dimostrabile, come un prestito.

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