Il 20 luglio, a Bologna, migliaia di persone sono scese in piazza per Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Il presidio, convocato dal sindaco Matteo Lepore, era nato per chiedere “verità e giustizia“. È finito con bombe carta, idranti, lacrimogeni, auto incendiate e 69 feriti tra manifestanti e agenti. Da lì in poi, il dibattito pubblico si è spostato, da commenti social che parlano di responsabilità del primo cittadino a, più in generale, persone infuriate con chi quella protesta l’ha indetta e ci ha partecipato. Sorge spontanea una domanda: la violenza nelle manifestazioni è sempre penalmente perseguibile? E come cambia la sua percezione da paese a paese? La risposta, se si guarda a cosa succede nel mondo, è meno scontata di quanto sembri.
Violenza nelle manifestazioni: cosa è successo a Bologna
Il corteo per Fakir si è svolto in due momenti distinti. Prima il presidio pacifico in piazza del Nettuno, con l’intervento commosso della nipote della vittima, che aveva chiesto esplicitamente “non odio” ma dignità. Poi lo spostamento di una parte dei manifestanti verso la prefettura, dove la situazione è degenerata: lanci di pietre e bottiglie, cori “assassini” contro le forze dell’ordine, due auto date alle fiamme, transenne divelte. Il bilancio ufficiale parla di 69 feriti, con tempi di recupero fino a 35 giorni.
Le reazioni politiche non si sono fatte attendere e, come spesso accade, si sono sovrapposte al merito della vicenda. Giorgia Meloni ha definito “inaccettabile” quanto accaduto, condannado la morte di Fakir ma anche le violenze nella piazza. Matteo Salvini ha parlato di “sinistra anti italiana” e ha chiesto a Lepore di prendere le distanze dagli slogan contro la polizia. L’avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha invece accusato chi ha alimentato i disordini di comportarsi in modo “criminale“, sottolineando che quella violenza rischia di offuscare proprio la richiesta di giustizia per cui la piazza era nata.
Cosa dice la legge italiana sulla violenza nei cortei
Il codice penale italiano non lascia molti margini interpretativi, almeno sulla carta. L’articolo 419 c.p. punisce la devastazione e il saccheggio con la reclusione da otto a quindici anni, una pena che si aggrava se il fatto avviene nel corso di manifestazioni pubbliche: un’aggravante specifica introdotta nel 2019 con il decreto sicurezza bis voluto da Salvini, che nello stesso intervento ha inasprito anche le pene per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale commessi durante i cortei.
Non serve un danno enorme in termini economici perché scatti il reato: la giurisprudenza ha chiarito più volte che ciò che conta è la lesione dell’ordine pubblico, cioè il “pericolo indeterminato” percepito dalla collettività, più che il valore materiale di ciò che viene distrutto. Accanto alla devastazione, restano naturalmente in vigore i reati “ordinari”: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento, incendio doloso.
Come cambia la legge nel resto del mondo
Uscendo dai confini italiani, il quadro si fa più vario. Negli Stati Uniti, la libertà di manifestare è protetta dal Primo Emendamento, ma il confine con il reato è definito da leggi statali e federali molto severe: il Federal Anti-Riot Act prevede fino a cinque anni di carcere per chi organizza o partecipa a una rivolta, mentre diversi Stati – in particolare dopo le proteste per George Floyd nel 2020 – hanno introdotto nuove fattispecie come il “mob intimidation“, contestate dall’American Civil Liberties Union perché ritenute troppo ampie e capaci di colpire anche chi si limita a essere presente. Il caso più recente ed emblematico riguarda gli arresti di massa avvenuti a Washington in occasione dell’insediamento presidenziale, dove centinaia di manifestanti sono stati incriminati per felony rioting, reato punibile fino a dieci anni di carcere.
Nel Regno Unito, il Public Order Act del 1986 è stato più volte rafforzato, fino al Public Order Act 2023, che ha introdotto nuovi reati specifici legati alle tecniche di protesta – come incatenarsi o bloccare infrastrutture – e ha ampliato i poteri della polizia di vietare in anticipo cortei ritenuti a rischio di “seria interruzione della vita della comunità“. Diverse organizzazioni per i diritti civili hanno criticato la norma proprio perché sposta l’attenzione dalla violenza effettiva alla semplice possibilità di disturbo.
In Francia, invece, il problema non è tanto la severità delle norme quanto la frequenza con cui vengono messe alla prova. Basti pensare a “Bloquons tout“, la mobilitazione di settembre 2025 contro le politiche di austerità: 175mila partecipanti secondo il ministero dell’Interno, 80mila agenti schierati, oltre 450 arresti, gruppi di black bloc scontratisi con la polizia alla Gare du Nord di Parigi, cassonetti dati alle fiamme in diverse città.
O ai gilet gialli del 2018, il movimento che più di ogni altro ha segnato la Francia recente: tre milioni di partecipanti nel corso delle mobilitazioni, blocchi stradali diffusi, una manifestante uccisa da un automobilista infastidito da un blocco, assalti alle prefetture.
Violenza nelle manifestazioni, la differenza non sta nella legge
Le leggi di ogni paese dimostrano che nessuno Stato considera la violenza in piazza un diritto. Ma la differenza di scala e di approccio racconta qualcosa di interessante: dove la protesta di piazza è più frequente e strutturale, come in Francia o negli Stati Uniti, la violenza urbana viene trattata come un rischio da gestire, con dispositivi di sicurezza pensati in anticipo; in Italia, dove i cortei che degenerano sono episodi più rari, ogni caso – anche circoscritto, come quello bolognese – viene trattato come un’anomalia gravissima, capace da sola di delegittimare l’intera causa per cui si scende in piazza.
Il punto, però, non è stabilire una gerarchia tra chi si scaglia con più o meno violenza. Il punto è che la violenza nelle manifestazioni finisce quasi sempre per spostare l’attenzione dal motivo per cui la piazza si era riunita. Bologna non è un caso isolato, ma nemmeno un’eccezione paragonabile alla Francia dei gilet gialli, agli Stati Uniti del felony rioting o al Regno Unito del Public Order Act. È, semmai, la conferma che in Italia il dibattito pubblico fatica a distinguere tra la richiesta di giustizia e gli episodi che la accompagnano, finendo per giudicare la prima sulla base dei secondi. Finché sarà così, la domanda vera – perché un uomo sia morto durante un fermo di polizia – continuerà a restare sullo sfondo.
