Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole sulla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. La novità principale riguarda i neoassunti: l’iscrizione al fondo pensione non avverrà più con il vecchio meccanismo del silenzio-assenso dopo sei mesi, ma scatterà automaticamente dalla data di assunzione, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni.
La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e disciplinata dalle istruzioni operative della Covip, punta ad aumentare le adesioni alla previdenza complementare, cioè il secondo pilastro pensionistico che si affianca alla pensione pubblica. Il cambiamento riguarda in particolare la destinazione del Tfr maturando, ma può coinvolgere anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, quando previsti dagli accordi collettivi.
Cosa cambia per i neoassunti
Fino al 30 giugno 2026 il lavoratore aveva sei mesi di tempo per decidere se destinare il Tfr a un fondo pensione o lasciarlo in azienda. Se non esprimeva alcuna scelta, il Tfr veniva conferito alla forma pensionistica prevista dal contratto collettivo applicato. Dal 1° luglio, invece, il meccanismo viene anticipato e rafforzato: il lavoratore è considerato iscritto automaticamente alla previdenza complementare fin dal primo giorno del rapporto di lavoro.
Il neoassunto ha però 60 giorni di tempo per opporsi. Entro questo termine può decidere di rinunciare all’adesione automatica e lasciare il Tfr in azienda, secondo le regole ordinarie, oppure può scegliere una forma pensionistica diversa da quella prevista dal contratto collettivo. La rinuncia deve essere comunicata al datore di lavoro e produce effetti retroattivi: in sostanza, cancella l’adesione automatica come se non fosse mai avvenuta.
Se il lavoratore non compie alcuna scelta entro i 60 giorni, il Tfr maturando confluisce nel fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili. In presenza di più fondi, prevale quello con il maggior numero di iscritti in azienda, salvo diverso accordo aziendale. Se non esiste una forma pensionistica collettiva di riferimento, la destinazione residuale è il fondo Cometa.
Chi è interessato dalle nuove regole
Le nuove disposizioni riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026. Restano fuori i lavoratori domestici e i dipendenti pubblici, per i quali continuano ad applicarsi discipline diverse.
Per chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026, la situazione va valutata in base alla posizione previdenziale già esistente. Se il lavoratore era già iscritto a un fondo pensione con conferimento del Tfr, il nuovo datore di lavoro deve informarlo sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica destinare il Tfr futuro. In mancanza di indicazioni, opera il meccanismo automatico.
Diverso il caso di chi, nel precedente rapporto di lavoro, aveva mantenuto il Tfr in azienda o aveva aderito a un fondo senza conferire il Tfr: in queste situazioni l’automatismo non scatta nei medesimi termini. Anche chi ha riscattato integralmente la posizione individuale maturata non rientra nel meccanismo previsto per i lavoratori già iscritti con posizione attiva. Resta comunque sempre possibile aderire volontariamente alla previdenza complementare in un momento successivo.
Tfr, contributi e comparto di investimento
Con l’adesione automatica non viene versato soltanto il Tfr maturando. Quando il contratto collettivo lo prevede, confluiscono nel fondo anche il contributo a carico del datore di lavoro e quello minimo del lavoratore. È una differenza rilevante rispetto al passato, perché il contributo aziendale rappresenta una componente aggiuntiva della posizione previdenziale.
Cambiano anche le modalità di investimento delle somme. I contributi derivanti dall’adesione automatica non vengono più necessariamente destinati al comparto garantito, ma a una linea di investimento coerente con l’orizzonte temporale del lavoratore e con la sua età anagrafica. L’obiettivo è adottare un profilo più adatto al percorso previdenziale, riducendo progressivamente il rischio con l’avvicinarsi dell’età pensionabile.
Dal 31 ottobre il nodo della portabilità
Un’altra novità riguarda la portabilità del contributo datoriale, cioè la possibilità di conservare il contributo del datore di lavoro anche quando si trasferisce la propria posizione da un fondo negoziale di categoria a un fondo aperto o a un Pip, un piano individuale pensionistico.
Questa modifica, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, entrerà in vigore dal 31 ottobre 2026. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le regole attuali: il contributo del datore resta legato alle condizioni previste dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali. Dal 31 ottobre, invece, il contributo datoriale dovrebbe seguire il lavoratore anche in caso di trasferimento verso forme pensionistiche diverse, rendendo più ampia la libertà di scelta tra fondi negoziali, fondi aperti e Pip.
La riforma apre quindi una fase nuova per la previdenza complementare. Per i neoassunti il tempo per decidere si riduce da sei mesi a 60 giorni, ma le conseguenze della mancata scelta diventano più immediate. Per questo l’informazione fornita dal datore di lavoro al momento dell’assunzione diventa centrale: il lavoratore deve sapere quale fondo sarà applicato, quali somme verranno versate e quali alternative può esercitare prima che l’adesione diventi definitiva.
