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UE, giro di vite sulla plastica: stop a molti monouso dal 2030, nuove regole dal 2026

Dal 2026 limiti chimici più severi, divieti su multipack e flaconcini hotel dal 2030, con obbligo di cauzione per le bottiglie.

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Federico Perrone di Federico Perrone

Il Regolamento (UE) 2025/40 riscrive la disciplina degli imballaggi in plastica nel mercato dell’Unione europea con una roadmap in due tempi: nuovi limiti chimici e prescrizioni di progettazione dal 12 agosto 2026, quindi divieti su formati specifici di monouso dal 1° gennaio 2030. Per le bevande si affiancano obiettivi di raccolta elevati e un sistema di deposito cauzionale che gli Stati membri dovranno attivare per centrare i target.

La riforma tocca filiere diverse: alimentare, acqua confezionata, ristorazione, retail e hotellerie. I produttori devono predisporre dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica per dimostrare il rispetto delle soglie fissate, mentre importatori e fabbricanti aggiornano schede e controlli su ciascun lotto immesso sul mercato. Non è previsto un esonero ampio per le rimanenze: gli imballaggi realizzati prima del 12 agosto ma commercializzati dopo quella data dovranno rispettare i nuovi paletti; quelli già sugli scaffali prima del 12 agosto potranno rimanere in vendita.

Cosa cambia dal 12 agosto 2026

La prima tappa riguarda la composizione chimica degli imballaggi destinati a entrare in contatto con gli alimenti. Vengono introdotte soglie per i PFAS: 25 ppb per ogni singolo PFAS, 250 ppb per la somma dei PFAS rilevati e 50 ppm per le PFAS polimeriche. In parallelo, è confermato il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente in qualsiasi componente dell’imballaggio.

Gli operatori devono organizzare test di laboratorio, tracciabilità e controlli documentali a supporto delle dichiarazioni di conformità. Le autorità potranno verificare i dossier tecnici e il rispetto delle nuove prescrizioni di progettazione, che diventano vincolanti nella stessa data. La mancanza di un periodo transitorio generalizzato impone la pianificazione anticipata della sostituzione dei materiali e della relativa etichettatura.

Divieti dal 2030 e obblighi per le bottiglie d’acqua

La fase successiva introduce divieti su formati monouso. Rientrano nello stop gli imballaggi multipack; gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati sotto 1,5 kg (con eccezioni motivate da esigenze igieniche o di conservazione); gli imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati nei locali e le bustine monouso per condimenti e salse; i flaconcini monouso per cosmetici e prodotti da toeletta negli hotel; la maggior parte dei sacchetti leggeri con spessore inferiore a 15 micron, salvo casi per igiene o prevenzione degli sprechi.

Per le bottiglie d’acqua non è previsto un divieto del monouso, ma un obbligo crescente di contenuto riciclato: almeno 30% post-consumo dal 2030 e 65% entro il 2040. Nello stesso orizzonte entrano in vigore le classi di prestazione di riciclabilità: gli imballaggi con grado inferiore alla classe C non potranno essere immessi sul mercato dal 2030, mentre la soglia minima salirà alla classe B dal 2038.

Raccolta e deposito cauzionale: il target del 90% entro il 2029

Ogni Stato membro dovrà garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% in peso di bottiglie di plastica monouso per bevande e contenitori di metallo monouso per bevande entro il 1° gennaio 2029. Per conseguire l’obiettivo diventa necessario attivare un sistema di deposito cauzionale; l’esenzione è riconosciuta soltanto ai Paesi che dimostrino un tasso di raccolta di almeno 80% entro il 2026 e presentino una strategia credibile per arrivare al 90% entro il 2029.

L’esenzione decade automaticamente se il tasso nazionale scende sotto il 90% per tre anni consecutivi, obbligando all’adozione del deposito. I numeri più recenti indicano la distanza da colmare: secondo l’ultimo rapporto ISPRA, nel 2024 l’Italia ha intercettato circa il 68% degli imballaggi per bevande in plastica, un livello che non consente l’esonero.

L’impatto operativo è rilevante già nella prima fase. Le imprese devono adeguare composizione dei materiali, prove di laboratorio ed etichettatura per essere conformi fin da agosto, aggiornando le evidenze tecniche per ogni lotto. Nel frattempo, le associazioni di categoria hanno segnalato criticità logistiche e costi legati alla rimozione dei multipack; la Commissione europea sta valutando possibili aggiustamenti su questa parte della disciplina prima dell’entrata in vigore del divieto nel 2030.

Il quadro temporale resta definito: 12 agosto 2026 per i limiti chimici e le regole di progettazione, 1° gennaio 2030 per i divieti su specifici formati monouso, 1° gennaio 2029 per assicurare la raccolta al 90% delle principali tipologie di contenitori per bevande. I prossimi mesi serviranno a impostare contratti di fornitura, test e sistemi di cauzione necessari a rispettare scadenze e soglie.

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