La Cassazione ha limitato al reddito da lavoro percepito il recupero della pensione di un uomo che nel 2020 aveva svolto collaborazioni coordinate e continuative. Il pensionato, uscito dal lavoro con Quota 100, non aveva rispettato il divieto di cumulo. L’Inps gli aveva quindi chiesto di restituire l’intera pensione dell’anno, ottenendo ragione nei due gradi di merito. La sentenza della Cassazione in merito a Quota 100 ha respinto l’interpretazione dell’istituto di previdenza su una questione che ha generato un vasto contenzioso giudiziario: la violazione non comporta la perdita dell’intero trattamento, ma soltanto di una quota pari al guadagno percepito.
Il divieto di cumulo e il limite al recupero: la Cassazione su Quota 100
Il principio indicato dalla Corte definisce sia il periodo di applicazione del divieto di cumulo sia la misura del recupero. «Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui – si legge nella sentenza – va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro».
La Cassazione ha precisato che la somma pari al reddito da lavoro va sottratta dal trattamento pensionistico complessivo, riferito all’intero arco temporale previsto dalla disposizione, non recuperando dunque l’intera pensione dell’anno.
La Corte d’Appello di Bari dovrà adeguarsi al principio di diritto trasmesso dalla Cassazione, che limita la privazione della pensione all’entità del reddito da lavoro realizzato.
