Alfonso Signorini ha chiesto cinque milioni di euro a Google per i danni derivati dalla campagna diffamatoria attribuita a Fabrizio Corona, come indicato nell’atto di citazione depositato a maggio e notificato al Tribunale di Milano, con udienza fissata per il 20 dicembre.
Nell’atto, firmato dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, il conduttore — ex direttore di Chi e precedentemente alla guida del Grande Fratello prima dell’autosospensione alla fine dello scorso anno — chiede il «risarcimento integrale di tutti i danni sofferti» in conseguenza delle puntate del format YouTube Falsissimo in cui Corona lo ha accusato di presunti ricatti sessuali. La citazione civile fa seguito alla denuncia penale per concorso in diffamazione.
I dettagli economici della richiesta di Alfonso Signorini e il valore reputazionale
Nel fascicolo gli avvocati ricostruiscono l’impatto sulle opportunità professionali di Signorini: lo descrivono come «una figura apicale del sistema mediatico nazionale» la cui immagine pubblica è «uno strumento di lavoro e un asset economico di primario rilievo». Per misurare il danno patrimoniale, l’atto riporta i compensi contrattuali che il conduttore percepiva da Mediaset prima dell’autosospensione: un corrispettivo minimo annuale garantito di un milione e duecentomila euro, di cui una quota indicata pari a 480mila euro è attribuita allo sfruttamento dei diritti di immagine.
Secondo i legali, la campagna digitale ha aggredito «il capitale reputazionale, il posizionamento sul mercato editoriale e televisivo e la spendibilità commerciale del suo nome», con conseguenze concrete sulla capacità di produrre reddito. In questo capitolo della causa viene specificato che il risarcimento richiesto è volto a coprire sia i danni patrimoniali sia i danni non patrimoniali connessi alla deformazione dell’identità pubblica di Signorini di fronte a milioni di utenti.
Le accuse contro Google e la timeline processuale
Gli avvocati sostengono che Google, in quanto gestore di YouTube, abbia «omesso di attivarsi in modo tempestivo, effettivo e proporzionato per la rimozione dei contenuti lesivi, per la prevenzione della loro ripubblicazione e per l’inibizione della diffusione di contenuti identici, derivati o sostanzialmente equivalenti». Nel testo dell’atto si ricostruisce la sequenza degli eventi a partire dal 15 dicembre 2025, data della prima puntata di Falsissimo dedicata ad Alfonso Signorini.
Si fa riferimento all’ordinanza urgente del Tribunale di Milano emessa a gennaio che aveva bloccato il caricamento del secondo episodio, provvedimento poi ridimensionato dopo l’impugnazione di Corona. L’atto segnala inoltre «numerose diffide» inviate a Google per impedire la pubblicazione di nuovi contenuti e richieste di misure di stay-down, ossia di impedire il caricamento di contenuti analoghi. I legali affermano che, nonostante le diffide, notice qualificate, trasmissioni di provvedimenti e specifiche indicazioni di URL, il colosso tecnologico avrebbe consapevolmente consentito la permanenza e l’amplificazione dei contenuti ritenuti diffamatori.
Per la vicenda è stata promossa la causa a Google davanti al Tribunale di Milano: la citazione indica come destinatario il gestore della piattaforma e fissa l’udienza per il 20 dicembre; a breve la società dovrà costituirsi in giudizio esponendo le proprie argomentazioni difensive.
I danni non patrimoniali e la consulenza psichiatrica
L’atto dedica ampio spazio ai danni non patrimoniali subiti dal conduttore: i legali descrivono «un’aggressione pubblica costruita per rappresentarlo come protagonista di condotte sessualmente abusive, manipolative e indegne», destinata «al massimo pubblico possibile» e concretizzata nella «deformazione complessiva della sua identità pubblica». Tra gli elementi citati a dimostrazione della «profondità della ferita» figurano la disattivazione dei profili social, la sospensione degli impegni pubblici, il timore di nuove pubblicazioni e la necessità di sottrarsi al circuito mediatico.
La domanda di risarcimento include anche un riferimento a una consulenza specialistica: «dalla relazione risulta un quadro psicopatologico di rilevante entità, esprimentesi in una sindrome ansioso-depressiva con manifestazioni fobico-sociali, episodi compatibili con attacchi di panico e sintomatologia di area post-traumatica», recita il documento riportato dagli avvocati. Tale valutazione è citata come prova dell’esistenza di un danno psichiatrico riconducibile, a loro avviso, all’offensiva mediatica.
Nel ricorso i legali richiamano infine la responsabilità omissiva di Google per non aver prevenuto la ripubblicazione di contenuti già giudizialmente qualificati come illeciti, sostenendo che la scelta di non intervenire si sia protratta per mesi nonostante una «conoscenza qualificata, piena e attuale» dell’illecito e del rischio di reiterazione. La causa è ora iscritta al ruolo del Tribunale di Milano; la difesa di Google è attesa nei prossimi giorni prima dell’udienza del 20 dicembre.
