Un gesto comunemente associato all’affetto o al corteggiamento può trasformarsi, in determinate circostanze, in uno strumento di pressione. Anche l’invio di un mazzo di fiori può quindi essere valutato come una molestia e stalking, quando non rappresenta un episodio isolato ma si inserisce in una relazione già segnata da comportamenti persecutori.
È il principio ribadito dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una vicenda nella quale due consegne floreali erano arrivate alla stessa persona a breve distanza di tempo. La prima era accompagnata da un messaggio di auguri per l’onomastico; la seconda, invece, conteneva parole volgari e offensive.
Non è il regalo a essere vietato
Il punto chiarito dai giudici non riguarda i fiori in quanto tali. Nessun gesto diventa automaticamente illecito soltanto perché non è gradito. A fare la differenza sono la storia tra le persone coinvolte, le modalità del contatto e il significato che quel comportamento assume per chi lo riceve.
Nel caso del mazzo di fiori esaminato, infatti, l’autore degli invii era già stato condannato per stalking nei confronti della persona offesa. Le nuove iniziative non potevano quindi essere interpretate come semplici attenzioni, ma dovevano essere lette alla luce dei precedenti e della volontà della vittima di non avere ulteriori rapporti.
La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici che avevano considerato molesto anche il primo bouquet, apparentemente innocuo. Il successivo biglietto ingiurioso e la precedente condanna contribuivano infatti a delineare un quadro unitario.
Un mazzo di fiori non è sempre stalking: bisogna valutare l’intera condotta
La decisione mette al centro un elemento essenziale nei procedimenti per atti persecutori: il singolo episodio può assumere un significato diverso quando viene collocato all’interno di una sequenza di comportamenti.
Una telefonata, un messaggio, un regalo o la presenza ripetuta in determinati luoghi possono apparire irrilevanti se considerati separatamente. Se però diventano strumenti per aggirare il rifiuto della vittima, mantenere un contatto non richiesto o riaffermare una presenza indesiderata, possono concorrere a creare una situazione di paura e soggezione.
Il significato di un’azione, secondo questo orientamento, non dipende dunque soltanto dalla sua forma esteriore. Un comportamento tradizionalmente associato alla gentilezza può essere percepito come minaccioso quando arriva da chi ha già perseguitato la stessa persona.
Quando si configura il reato di stalking
Gli atti persecutori sono disciplinati dall’articolo 612-bis del Codice penale. Il reato si configura in presenza di minacce o molestie reiterate che producono almeno una delle conseguenze previste dalla legge: un grave e persistente stato di ansia o paura, il timore concreto per la propria sicurezza o per quella di una persona vicina, oppure la necessità di modificare le normali abitudini di vita.
La pena può arrivare fino a sei anni e sei mesi di reclusione, con possibili aggravamenti in base alle caratteristiche della vittima e al rapporto con l’autore delle condotte.
La sentenza non afferma quindi che un mazzo di fiori equivalga di per sé allo stalking. Stabilisce, piuttosto, che anche un’azione formalmente innocua può diventare penalmente rilevante quando rappresenta un nuovo tassello di una persecuzione già iniziata.
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