La Corte costituzionale ha stabilito che le sanzioni previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti legati all’immigrazione clandestina non violano la Carta fondamentale. Con la sentenza n. 120, depositata il 3 luglio 2026, i giudici delle leggi hanno quindi respinto le contestazioni sollevate dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Siracusa, che aveva messo in dubbio la proporzionalità delle pene introdotte dalla riforma del 2023, nota come “decreto Cutro”.
Il caso nasce da un procedimento relativo al trasporto via mare di 34 migranti, durante il quale una collisione tra l’imbarcazione e una motovedetta intervenuta per soccorso aveva provocato tre morti e dieci feriti.
Le contestazioni del giudice al decreto Cutro
Il giudice rimettente aveva sollevato dubbi sulla coerenza delle pene previste dall’articolo 12-bis del testo unico sull’immigrazione, modificato proprio dal decreto Cutro del 2023. La norma stabilisce una pena da 20 a 30 anni di reclusione quando il favoreggiamento dell’ingresso irregolare provoca, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona insieme a lesioni gravi o gravissime ad altre.
Secondo il dubbio interpretativo, la sanzione sarebbe stata eccessiva rispetto alla natura della condotta, soprattutto nei casi in cui l’evento morte non è intenzionale ma conseguenza del trasporto.
La risposta della Consulta
La Corte costituzionale ha riconosciuto che il legislatore ha scelto una linea punitiva “di eccezionale asprezza”, ma ha escluso che questa superi i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Secondo i giudici, la norma colpisce solo comportamenti di particolare gravità, caratterizzati dall’esposizione intenzionale o consapevole delle persone a rischi estremi per la vita e l’incolumità, spesso in condizioni degradanti o pericolose.
La sentenza sottolinea inoltre che la disposizione non tutela soltanto la gestione dei flussi migratori, ma soprattutto la vita e l’integrità fisica dei migranti coinvolti nei traffici. La severità della pena viene quindi letta come espressione del forte disvalore attribuito a queste condotte dal legislatore.
Il caso degli scafisti migranti
Un passaggio della decisione riguarda anche la figura del cosiddetto “migrante-scafista”, cioè la persona che, pur non facendo parte di organizzazioni criminali, viene talvolta costretta o indotta a condurre l’imbarcazione o a svolgere compiti logistici durante la traversata.
La Corte ha ricordato che l’ordinamento già prevede strumenti per modulare la responsabilità penale in questi casi. Possono infatti trovare applicazione lo stato di necessità, quando il soggetto è costretto da violenze o condizioni estreme, oppure attenuanti legate al contributo minimo o alla soggezione psicologica rispetto ai trafficanti. In questo modo il sistema consente di calibrare la pena in base al reale grado di responsabilità individuale.
Nessun confronto con altri reati
La Consulta ha inoltre ritenuto infondata la comparazione con altri reati, come l’omicidio volontario. Secondo i giudici, il parametro corretto non è l’omicidio semplice, ma eventualmente quello plurimo o in concorso con lesioni gravi, dato che la norma contestata riguarda proprio situazioni in cui le vittime sono più di una o in cui alla morte si accompagnano ferite gravi.
Sono state infine dichiarate inammissibili alcune ulteriori questioni, tra cui quelle relative al divieto di bilanciamento tra circostanze e alla mancata previsione di un’attenuante per i fatti di lieve entità, per difetto di motivazione sulla loro rilevanza nel procedimento principale.
