L’indagine contro ignoti sul dossier mafia-appalti come possibile movente delle stragi del 1992 è stata archiviata dal gip di Caltanissetta Santi Bologna, che ha accolto la richiesta della Procura. Il provvedimento supera le 600 pagine. Gli elementi raccolti non consentono di attribuire a soggetti determinati un ruolo morale o materiale negli attentati di Capaci e via D’Amelio, in cui furono uccisi Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte.
La decisione riguarda un filone preciso: accertare se il lavoro dei due magistrati sui rapporti tra Cosa nostra e gli appalti pubblici potesse aver costituito uno dei moventi per la loro eliminazione. Al tempo stesso, il giudice riconosce la consistenza storica e investigativa della pista, pur separando questo dato dalla prova processuale di responsabilità individuali nelle stragi. Da qui una distinzione netta: la plausibilità storica non equivale a un accertamento penalmente rilevante.
L’interesse di Falcone e Borsellino per il dossier
Secondo Bologna, Falcone e, dopo la sua morte, Borsellino intendevano approfondire in concreto i rapporti tra Cosa nostra e gli appalti pubblici. Nel provvedimento si legge che è «falso sostenere» che l’attenzione di Falcone per il procedimento mafia-appalti si fosse limitata alla semplice ricezione di una nota investigativa. Quanto a Borsellino, il gip reputa dimostrata «oltre ogni ragionevole dubbio» la volontà di sviluppare quella linea di lavoro.
Sul piano probatorio, però, il limite indicato è chiaro: quanto acquisito non consente una ragionevole previsione di condanna. Non è stato possibile individuare soggetti specifici, al di là di Cosa nostra, ai quali attribuire con sufficiente certezza un ruolo, né come concorrenti morali né come esecutori materiali, in relazione a questa pista. In questo quadro, il lavoro investigativo degli ultimi anni viene considerato, ma l’ipotesi di mandanti esterni non si traduce in un accertamento giudiziario.
Il clima nella Procura di Palermo tra il 1990 e il 1992
Il provvedimento dedica spazio anche alle condizioni di lavoro dei due magistrati. Nel biennio 1990-1992, Falcone e Borsellino operarono – secondo il gip – in un contesto di ostilità ed emarginazione all’interno della Procura di Palermo. Non si tratta di note di colore, ma di elementi che, per Bologna, spiegano il quadro istituzionale in cui maturarono scelte e inerzie.
Viene rilevata una distanza molto ampia tra la capacità professionale dei due e quella di altri colleghi impegnati su procedimenti riguardanti gli interessi della criminalità organizzata negli appalti, settore a cui Falcone e Borsellino dedicavano particolare attenzione. Il giudice richiama inoltre le «relazioni ambigue» di alcuni magistrati dell’epoca e critica la gestione di alcuni fascicoli sul sistema degli appalti; tra i nomi citati compare l’allora procuratore capo Pietro Giammanco. Sono valutazioni sul contesto professionale e sui procedimenti, distinte dall’accertamento delle responsabilità per gli attentati.
La prescrizione e le valutazioni sugli ex magistrati
Un’altra sezione del provvedimento riguarda gli ex pm Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli, oltre al generale della Guardia di finanza Stefano Screpanti. Erano accusati di favoreggiamento aggravato dall’agevolazione mafiosa in relazione alla gestione del dossier mafia-appalti. Per questa contestazione, Bologna ha dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione. La scelta è processuale e non entra nel merito di una responsabilità accertata, ma definisce comunque il perimetro giudiziario residuo.
Natoli rispondeva anche di calunnia. Su questo punto, il gip ha ritenuto assente il dolo necessario per sostenere l’accusa. Restano, tuttavia, valutazioni molto critiche sull’operato di alcuni degli ex magistrati coinvolti, che il giudice motiva richiamando atti e corrispondenze del periodo.
A margine, il provvedimento contiene un passaggio su Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione parlamentare Antimafia. Riferendosi ai suoi rapporti con Natoli in vista di un’audizione parlamentare, il gip parla di una presunta «attività depistante». La precisazione è esplicita: siamo di fronte a una valutazione inserita nel provvedimento, non a una condanna penale nei confronti di Scarpinato. Anche qui, la linea è la stessa: separate le ricostruzioni di contesto dalle attribuzioni di responsabilità nelle stragi.
