La Rottamazione quinquies dei tributi locali permette di definire cartelle relative a Imu, Tari e multe pagando la sola quota principale: la finestra per inviare le domande va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 e la misura si applica solo se il Comune, la Regione o l’ente creditore ha deliberato l’adesione entro il 31 luglio 2026.
Il meccanismo elimina gli interessi di mora e l’aggio di riscossione, ma non cancella il debito originario: l’imposta o la sanzione resta dovuta e va saldata secondo le condizioni previste dalla definizione agevolata.
Cosa copre la definizione e chi può accedere
Possono essere interessati i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Per l’adesione non esiste un automatismo nazionale: circa 3mila amministrazioni, secondo dati indicati come non ancora ufficiali, avrebbero deliberato l’adesione, ma l’elenco completo non è pubblicato centralmente.
Chi pensa di usufruire della misura deve verificare l’effettiva partecipazione del proprio Comune o dell’ente creditore: la consultazione va fatta sul sito dell’ente locale, dove sono indicate le delibere di adesione e le modalità operative rese disponibili per i cittadini.
Come presentare la domanda e come verificare i carichi
Dal 15 ottobre sarà possibile accedere all’area riservata del sito della Riscossione per controllare quali cartelle risultano definibili, accedendo con SPID, CIE o CNS. La presentazione formale della domanda può essere effettuata online a partire dal 16 ottobre, scegliendo le singole cartelle che si intendono inserire nella definizione agevolata.
La procedura digitale consente di selezionare i carichi e di acquisire il dettaglio delle somme dovute; la domanda può essere compilata esclusivamente tramite l’area riservata, seguendo le istruzioni pubblicate dall’Agenzia per la gestione delle pratiche.
Modalità di pagamento, interessi e conseguenze del mancato adempimento
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione oppure rateizzato fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con un tasso di interesse previsto pari al 3% di interessi annui sulle rate. Questa modalità consente di diluire il debito residuo mantenendo però l’obbligo di rispettare il piano di pagamenti concordato nella domanda.
È prevista la decadenza dalla definizione agevolata in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive: al verificarsi di questa condizione il debito torna esigibile secondo le regole ordinarie e possono riprendere le procedure di riscossione a carico del contribuente.
La Rottamazione quinquies riguarda i carichi già affidati all’ente di riscossione ed è distinta dalle eventuali sanatorie deliberate autonomamente dai Comuni per somme ancora non trasferite all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: quelle misure comunali seguono regole e scadenze diverse e non rientrano automaticamente nella definizione nazionale.
Per orientarsi sulle scadenze e sulle condizioni operative è necessario consultare i materiali informativi pubblicati dall’ente creditore e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: la verifica preventiva dei carichi e la scelta delle cartelle da includere nella domanda sono passaggi decisivi per non incorrere nella perdita dei benefici previsti.
