La riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale presentata al Senato introduce modifiche sostanziali rispetto al testo approvato all’unanimità dalla Camera. La proposta, firmata dalla senatrice della Lega Giulia Bongiorno, ridefinisce il perimetro del reato e interviene in modo significativo sul sistema sanzionatorio, riaccendendo il confronto politico e giuridico attorno a uno dei provvedimenti più delicati della legislatura.
Scompare il riferimento esplicito al consenso
Nel nuovo testo non compare più il termine “consenso”, che nella versione precedente era indicato come “libero e attuale” e rappresentava il fulcro dell’impianto normativo condiviso anche a livello bipartisan dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla segretaria del Pd Elly Schlein. La riformulazione sostituisce quel concetto con il riferimento alla “volontà contraria all’atto sessuale” da parte della persona offesa.
Pene ridotte per la violenza sessuale non aggravata
Un altro punto centrale riguarda la distinzione delle pene. Per i casi di violenza sessuale privi di ulteriori aggravanti, la proposta prevede una reclusione compresa tra 4 e 10 anni, riducendo l’attuale cornice edittale che nel testo approvato alla Camera andava dai 6 ai 12 anni. La modifica introduce quindi una differenziazione più marcata tra le diverse fattispecie del reato.
Restano più severe le sanzioni in presenza di violenza o minaccia
Rimane invece invariato il range di pena da 6 a 12 anni nei casi in cui la violenza sessuale sia commessa con violenza o minaccia, abuso di autorità oppure sfruttando una condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima. Anche in queste ipotesi, tuttavia, è prevista la possibilità di una riduzione della pena fino a un massimo di due terzi per i casi considerati di minore gravità.
Come valutare la volontà contraria della vittima
Il testo riformulato, che sarà sottoposto al voto della commissione Giustizia del Senato la prossima settimana, specifica che la volontà contraria all’atto sessuale deve essere accertata tenendo conto della situazione concreta e del contesto in cui il fatto si è verificato. Viene inoltre chiarito che l’atto è da considerarsi contrario alla volontà della persona anche quando avviene a sorpresa o approfittando dell’impossibilità, nelle circostanze specifiche, di manifestare un dissenso.
Attenuanti e criteri per i casi di minore gravità
Nell’ultimo passaggio dedicato al trattamento sanzionatorio dei casi ritenuti meno gravi, la proposta richiama la necessità di valutare le modalità della condotta, le circostanze del caso concreto e l’entità del danno fisico o psicologico subito dalla persona offesa. In queste ipotesi, la riduzione della pena può arrivare fino ai due terzi.
Le critiche di Avs: “Rischio impunità”
Dura la reazione di Alleanza Verdi e Sinistra. La deputata Francesca Ghirra definisce la riformulazione proposta da Bongiorno come un arretramento grave, sostenendo che possa tradursi in una sostanziale impunità in numerosi casi di violenza sessuale. Secondo Ghirra, l’onere di dimostrare il dissenso ricadrebbe sulle vittime, svuotando di efficacia elementi probatori come i segni fisici o gli esami medici, una prospettiva giudicata “rivoltante”.
Per approfondire: Bongiorno: “Nuova legge tutela la vittima senza sacrificare il diritto di difesa”






