Roma, 15 ottobre 2025 – La Corte costituzionale ha emesso oggi una sentenza chiave sul caso Todde, dichiarando che il Collegio regionale di garanzia elettorale della Sardegna ha esorbitato dai propri poteri nel disporre la decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, per ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità. Inoltre, la Consulta ha respinto il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Sardegna contro lo Stato in relazione alla sentenza del tribunale di Cagliari che aveva rigettato il ricorso della stessa Todde.
Il ruolo e i limiti del Collegio di garanzia elettorale
I giudici costituzionali hanno ricordato che i Collegi regionali di garanzia elettorale sono organi dello Stato, istituiti per esercitare il controllo sulle spese elettorali dei candidati alle elezioni politiche e regionali, in condizioni di indipendenza e con il compito di garantire l’autenticità del voto e la legittimità del processo elettorale. Nel caso della Sardegna, tale sistema di controllo è operativo in virtù di una scelta del legislatore regionale, che ha rinviato alla normativa statale per quanto riguarda l’ineleggibilità delle cariche elettive regionali.
La Corte ha sottolineato come le irregolarità contestate a Todde – tra cui la mancata nomina di un mandatario elettorale e la presentazione di un rendiconto con non conformità rispetto alla legge – non rientrino tra le cause di ineleggibilità espressamente previste dalla legge n. 515 del 1993. Pertanto, il Collegio di garanzia ha oltrepassato i propri limiti decidendo la decadenza della presidente della Regione.
L’ordinanza di decadenza, ha precisato la Consulta, è stata adottata senza che fosse previsto dalla normativa vigente, e si è configurata come un atto che ha leso le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione Sardegna.
Il conflitto di attribuzione e la sentenza del tribunale di Cagliari
La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna contro lo Stato, relativo alla sentenza del tribunale di Cagliari che aveva confermato, il 28 maggio scorso, la sanzione pecuniaria inflitta a Todde ma rigettato la decadenza dalla carica.
La Consulta ha rilevato che il provvedimento del tribunale è stato emesso nei confronti delle parti direttamente coinvolte nel giudizio – Alessandra Todde e il Collegio di garanzia – escludendo la Regione Sardegna, che quindi è rimasta estranea alla controversia. Per questo motivo, secondo la Corte, la Regione non ha legittimazione per sollevare il conflitto di attribuzione, in quanto manca il requisito dell’attualità della lesione lamentata.
La pronuncia del tribunale, inoltre, non vincola il Consiglio regionale della Sardegna, che non si è ancora espresso formalmente sulla questione della decadenza della presidente Todde.
Profilo politico e biografico di Alessandra Todde
Alessandra Todde, nata a Nuoro nel 1969, è presidente della Regione autonoma della Sardegna dal marzo 2024, risultando la prima donna e la prima esponente del Movimento 5 Stelle a ricoprire questo incarico. Laureata in scienze dell’informazione e informatica all’Università di Pisa, ha avuto una carriera da imprenditrice e manager nel settore dell’energia e della tecnologia, fondando la società Energeya.
In ambito politico, Todde è stata sottosegretaria e viceministro dello sviluppo economico, oltre che vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Alle elezioni regionali del 2024 è stata sostenuta da una larga coalizione di centrosinistra e forze autonomiste, battendo il candidato del centrodestra e diventando presidente con un margine di circa tremila voti.
Il Collegio regionale di garanzia elettorale aveva emesso nel gennaio 2025 un’ordinanza di ingiunzione al Consiglio regionale di Sardegna, intimando la decadenza di Todde per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. Tale decisione era stata successivamente confermata dal tribunale di Cagliari nella parte relativa alla sanzione pecuniaria, ma non per la decadenza dall’incarico.
Con la sentenza odierna, la Corte costituzionale chiarisce i confini delle competenze degli organi elettorali e ribadisce la necessità di rispettare le previsioni di legge in materia di ineleggibilità, lasciando aperta la strada a ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti in ambito civile e politico.






