La Corte di Cassazione ha stabilito che in Italia la Tari può essere ridotta fino al 60% quando il servizio di raccolta rifiuti è assente o gravemente carente. La pronuncia parte da un principio chiaro: il tributo resta dovuto perché legato all’istituzione del servizio, non al suo uso effettivo. Ma se il servizio è istituito e poi non erogato, il Comune ha l’obbligo di adeguare l’importo.
La riduzione diventa quindi uno strumento per riportare la tariffa alla misura coerente con quanto realmente offerto: riguarda cittadini e imprese e si può attivare con una richiesta formale supportata da prove del disservizio. Le decisioni della Suprema Corte più recenti hanno consolidato la cornice di riferimento per i giudici di merito e per gli uffici comunali chiamati a valutare le istanze.
Cosa ha stabilito la Cassazione
Le sentenze e le ordinanze richiamate chiariscono che la Tari si calcola sulla disponibilità del servizio, non sull’uso effettivo. La riduzione scatta quando il servizio, pur previsto dal Comune, non è svolto nella zona dell’utente o risulta erogato in modo da impedire un utilizzo agevole, con una grave carenza delle condizioni igieniche. Tra i riferimenti: la sentenza n. 19767/2020 e la precedente n. 21508/2005. Con l’ordinanza n. 2374/2023 la Cassazione ha ribadito l’obbligo per i Comuni di adeguare la tariffa nei casi di disservizio prolungato, escludendo che si tratti di una facoltà discrezionale e confermando che il pagamento pieno non è esigibile se il servizio non è effettivamente reso.
Percentuali e criteri di valutazione
La giurisprudenza indica un tetto pratico: riduzione fino al 60%, con corresponsione pari al 40% dell’importo nei casi di totale o palese insufficienza del servizio. L’entità concreta dello sconto è rimessa al giudice, che valuta la durata e l’intensità del disservizio, nonché elementi specifici del contesto. La sentenza del 2020 ha considerato rilevante anche la distanza tra l’abitazione del contribuente e il punto di raccolta comunale più vicino. Il quadro normativo di base è l’art. 59, comma 4, del d.lgs 507/1995, che prevede la possibilità di riduzione: le decisioni della Cassazione precisano che, in presenza dei presupposti accertati, l’adeguamento tariffario è dovuto e non meramente discrezionale per l’ente locale.
Sconto Tari: natura tributaria, non risarcitoria
La riduzione non è un indennizzo per i disagi subiti, ma un riequilibrio fiscale tra costo del servizio effettivamente fornito e tariffa applicata. Ha quindi natura tributaria: serve ad allineare l’onere del contribuente alla reale qualità ed erogazione del servizio, senza generare un risarcimento in senso civile.
Come richiedere la riduzione e quali prove allegare
L’istanza parte da una richiesta formale al Comune con allegati che documentino l’inefficienza: fotografie, video, segnalazioni ufficiali e ogni elemento che dimostri l’assenza o la grave carenza del servizio per un periodo significativo. Prima di rivolgersi al giudice è possibile inviare una diffida scritta all’amministrazione per chiedere il ripristino del servizio; se non produce effetti, si può presentare un esposto alla Procura della Repubblica. In giudizio il contribuente deve provare la persistenza e la gravità del disservizio: la sentenza n. 19767/2020 e l’ordinanza n. 2374/2023 costituiscono riferimenti utili per sostenere la domanda di riduzione.
Regolamenti comunali e applicazione pratica
Accanto alle riduzioni obbligatorie, i regolamenti comunali possono prevedere riduzioni facoltative con modalità e percentuali diverse, sempre nel perimetro della normativa nazionale e della giurisprudenza. La valutazione finale dipende sia dalla documentazione fornita dal contribuente sia dalle disposizioni dell’ente. Il principio consolidato dalle pronunce del 2005, del 2020 (sentenza n. 19767, depositata il 22 settembre 2020) e dall’ordinanza n. 2374/2023 è che, quando il servizio è istituito ma non reso in modo sufficiente, il Comune non può richiedere il pagamento integrale della Tari e deve procedere all’adeguamento dell’importo.
Per i contribuenti il passaggio operativo resta la presentazione di una richiesta circostanziata al Comune, con prove puntuali del disservizio; i riferimenti normativi e giurisprudenziali da citare includono l’art. 59, comma 4, del d.lgs 507/1995, la sentenza n. 19767/2020 e l’ordinanza n. 2374/2023 della Corte di Cassazione.
