10 luglio 2026 – Polymarket è stata reinserita nell’elenco dei siti non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia. Il provvedimento figura nel documento dell’Adm che aggiorna la lista dei siti soggetti a inibizione e definisce le modalità di reindirizzamento, modificate ad aprile 2026. Il sito resta consultabile dall’Italia, ma agli utenti italiani è di nuovo vietato piazzare puntate o utilizzare le funzionalità di trading; il testo del provvedimento dettaglia anche le procedure tecniche per il reindirizzamento.
Che cos’è Polymarket
Polymarket è una piattaforma di prediction market: gli utenti comprano e vendono quote che rappresentano la probabilità di eventi futuri. I prezzi vanno da 0,01 a 1 dollaro per quota. Le transazioni avvengono tramite token e criptovalute. La documentazione pubblica della piattaforma indica che per l’accesso basta un’email, senza verifiche d’identità generalizzate per gli iscritti. Questa impostazione è al centro della contestazione dell’Adm, che in passato ha ritenuto l’attività assimilabile al gioco d’azzardo perché comporta raccolta di puntate con vincita in denaro.
Normativa e iter giudiziario
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esercita il potere d’inibizione ai sensi della legge 401/1989 e dell’articolo 102 del decreto legge 104/2020, norme richiamate nei provvedimenti sul gioco non autorizzato. Polymarket era già finita nella blacklist in ottobre 2025. Poi, però, il Tar del Lazio aveva accolto un ricorso della piattaforma, rendendo di nuovo accessibile il sito agli utenti italiani.
L’aggiornamento del 10 luglio 2026 riporta il reinserimento dell’indirizzo fra i soggetti inibiti. Il documento Adm stabilisce che le misure entreranno in vigore il 27 luglio 2026 e indica un indirizzo di reindirizzamento dedicato per i siti inibiti.
La sponsorizzazione con la S.S. Lazio
Ad aprile 2026 la S.S. Lazio ha annunciato una partnership con Polymarket che, nel comunicato del club, viene definita incentrata su “attività di analisi e insight digitali“.
Agimeg ha pubblicato una ricostruzione che segnala come, al momento, non risultino provvedimenti amministrativi adottati contro la società sportiva né indicazioni ufficiali sulle eventuali ricadute del contratto. Il punto giuridico è la qualificazione dell’attività: se fosse ricondotta al gioco pubblico, la pubblicità e gli accordi di sponsorizzazione potrebbero essere soggetti alle restrizioni previste dal decreto dignità.
