Il Parlamento Ue ha dato il via libera definitivo a Strasburgo alla revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, con 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni. L’accordo, chiuso in comitato di conciliazione con il Consiglio, aggiorna le regole del 2004 e introduce rimborsi più rapidi, obblighi di trasparenza e tutele specifiche per famiglie e persone con disabilità. L’efficacia resta subordinata alla conferma formale del Consiglio e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Restano il diritto al rimborso o alla riprotezione in caso di cancellazione e il diritto al risarcimento per ritardi superiori a tre ore, con importi legati alla distanza e una riduzione possibile per alcune riprotezioni sui voli più lunghi.
Le norme sui diritti dei passeggeri aerei del Parlamento Ue
Il pacchetto conferma gli scaglioni previsti dall’impianto europeo: 250 EUR per voli fino a 1.500 km; 400 EUR per tratte interne all’Unione europea oltre 1.500 km e per voli tra 1.500 e 3.500 km; 600 EUR per tratte più lunghe. Per i collegamenti di maggiore distanza, le compagnie potranno ridurre del 50% il risarcimento se offrono una riprotezione che consenta l’arrivo con un ritardo inferiore alle quattro ore. In caso di cancellazione rimangono il diritto al rimborso o, in alternativa, alla riprotezione su un volo sostitutivo, secondo la scelta del passeggero.
I passeggeri che optano per il rimborso lo riceveranno in modo automatico. Chi subisce un’interruzione riceverà istruzioni chiare su come presentare la domanda di risarcimento entro quattro giorni dalla fine del viaggio, senza bisogno di creare account o scaricare app dedicate. Il termine per presentare il reclamo è fissato a nove mesi. Le compagnie avranno 30 giorni per procedere al pagamento oppure per motivare un’esenzione invocando circostanze eccezionali e per indicare le procedure di ricorso a disposizione del viaggiatore.
Trasparenza tariffaria e diritti pratici
Compagnie, intermediari e motori di ricerca dovranno mostrare fin dall’inizio la tariffa comprensiva del bagaglio a mano; resta possibile proporre prezzi più bassi a chi viaggia senza bagaglio. Tra le misure pratiche confermate: possibilità di utilizzare il volo di ritorno di un biglietto andata/ritorno anche se la tratta di andata non è stata effettuata; nessun costo per correzioni ortografiche del nome; accettazione della carta d’imbarco in formato stampato quando il passeggero ha già effettuato il check-in; diritto a una carta d’imbarco digitale al momento del check-in senza registrazioni obbligatorie.
Eccezioni e assistenza ai passeggeri
Le nuove regole chiariscono le circostanze eccezionali che esonerano le compagnie dal pagamento del risarcimento: calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche estreme, comportamenti violenti o disordinati dei passeggeri e scioperi del gestore aeroportuale, dei fornitori di servizi di navigazione aerea o dei prestatori di assistenza a terra. Anche in tali casi resta l’obbligo di fornire assistenza materiale: ristoro ogni due ore di attesa, pasto dopo tre ore e, quando necessario, alloggio per la notte.
I passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta mantengono il diritto al risarcimento e all’assistenza se perdono il volo perché l’aeroporto non ha fornito l’aiuto necessario. Le compagnie sono tenute a non separare famiglie con minori: chi accompagna un minore sotto i 14 anni deve ricevere un posto adiacente senza supplemento. Analoghe garanzie si applicano ai passeggeri con disabilità e alle donne in gravidanza.
Calendario e attuazione delle norme del Parlamento Ue
Secondo la procedura di terza lettura, il Consiglio dovrà confermare l’accordo entro l’inizio di agosto 2026. Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri e le compagnie avranno poi un anno per adeguare le disposizioni.
