Chi sottoscrive un mutuo fondiario dovrebbe prestare particolare attenzione alle clausole finali del contratto, perché una di queste potrebbe autorizzare la banca a notificare eventuali atti di pignoramento non presso la propria abitazione, ma presso la casa comunale del Comune dove si trova l’immobile dato in garanzia. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 20744 del 18 giugno 2026, che torna a fare chiarezza su questo delicato meccanismo contrattuale.
Il caso: notifica alla casa comunale invece che a domicilio
La vicenda riguarda un mutuo fondiario in cui il debitore, dopo aver smesso di pagare le rate, si è visto notificare l’atto di pignoramento immobiliare non alla propria residenza, bensì presso il Comune in cui si trovava l’immobile ipotecato, in virtù di una clausola contrattuale di elezione di domicilio. Il debitore aveva presentato opposizione, sostenendo l’inesistenza della notifica, ottenendo ragione in appello dalla Corte d’Appello di Ancona, che aveva dichiarato nulla la clausola. La banca ha però portato la questione in Cassazione, ottenendo l’annullamento della sentenza d’appello.
La decisione della Cassazione e le motivazioni
Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento consolidato: l’elezione di domicilio inserita nel contratto di mutuo fondiario, quando riferita esplicitamente anche agli effetti esecutivi, resta pienamente valida ed efficace per tutti gli atti della procedura, comprese le notifiche di pignoramento. La Corte ha inoltre precisato che la disciplina speciale del credito fondiario, prevista dal Testo Unico bancario, non contiene alcun divieto in tal senso, e ha corretto l’errore della Corte territoriale che aveva qualificato come inesistente, anziché come semplice nullità sanabile, il vizio della notifica. Una precisazione che restituisce piena efficacia alla clausola contrattuale contestata.
