19 giugno 2026 – Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, ha sostenuto che le condotte contestate sarebbero servite a ostacolare le indagini e a impedire che emergessero eventuali responsabilità di alcuni carabinieri del “Gruppo Roma” nella vicenda legata alla morte di Stefano Cucchi. Allo stesso tempo, i giudici non affermano in modo definitivo che tali responsabilità ci siano.
Nel marzo scorso, la Suprema Corte ha inoltre assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. Sono stati invece rigettati i ricorsi di altri militari coinvolti: per alcuni era già stata dichiarata la prescrizione in appello, mentre altri erano stati condannati. Tra questi figurano il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo.
Le motivazioni della sentenza
Nelle motivazioni, contenute in 90 pagine, i giudici ricostruiscono quella che hanno definito una “lineare dinamica processuale”. Da questa emerge, secondo la Corte, la “chiara volontà” di impedire che le condizioni fisiche in cui Cucchi fu trovato dai piantoni potessero far emergere responsabilità legate al periodo tra l’arresto e la permanenza in camera di sicurezza – responsabilità eventualmente riconducibili ai carabinieri del “Gruppo Roma”.
La Cassazione sottolinea inoltre che le annotazioni di servizio sarebbero state redatte con caratteristiche sostanzialmente identiche, in modo da non rendere distinguibili le differenze tra i documenti, elemento ritenuto indicativo dell’intento di occultare le modifiche apportate e i passaggi considerati compromettenti.
Per quanto riguarda la posizione del colonnello Lorenzo Sabatino, la Suprema Corte esclude invece la presenza di elementi concreti che possano dimostrare il dolo, ritenendo le contestazioni fondate su ricostruzioni prive di riscontri e su ipotesi meramente congetturali. Nello specifico si legge che “risulta palesemente mancante l’indicazione di un qualunque elemento fattuale che, al di là di non consentite ricostruzioni congetturali, possa far ritenere che Sabatino abbia agito con il dolo richiesto. Ne consegue che l’ipotesi di una consapevolezza, in capo a Sabatino, della partecipazione” del collega “Cavallo al confezionamento delle false annotazioni, è rimessa unicamente al dato, anch’esso del tutto indimostrato, di una qualche forma di interlocuzione tra i due imputati, fondato in maniera totalmente congetturale e meramente suggestiva sul loro risalente rapporto professionale e sulla vicinanza fisica dei rispetti uffici”.
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