Il giudice delle indagini preliminari di Milano, Roberto Crepaldi, ha mantenuto il controllo giudiziario su Glovo-Foodinho, in vigore da febbraio, respingendo la richiesta del pm Paolo Storari di ordinare l’assunzione di tutti i rider come lavoratori subordinati. La misura riguarda le retribuzioni insufficienti ad assicurare l’«esistenza libera e dignitosa» prevista dall’articolo 36 della Costituzione.
La società, assistita dagli avvocati Francesco D’Alessandro e Pasquale Annicchiarico, aveva chiesto in estate la fine dell’amministrazione giudiziaria dopo aver aumentato la paga oraria minima da 10 a 14 euro e il minimo per consegna da 2,50 a 3 euro. Glovo aveva poi ritirato l’istanza quando il pubblico ministero aveva domandato l’inquadramento generalizzato dei rider come dipendenti, risollevando il tema dell’assunzione.
“Non spetta alla Procura far assumere i rider Glovo”
La richiesta di Storari si fondava sul decreto Meloni del primo maggio, che ha introdotto obblighi di trasparenza sui processi automatizzati e una presunzione relativa di subordinazione in presenza di elementi indicativi di poteri di direzione e controllo, anche attraverso sistemi algoritmici.
Per Crepaldi, però, gli elementi concreti evidenziati dall’amministratore giudiziario e dalla difesa richiederebbero un esame del singolo rapporto: «Non consentono risposte universalmente vere al quesito circa la natura del contratto di lavoro». Il giudice richiama la frequenza delle prestazioni, l’eventuale monocommittenza e le decisioni non sempre univoche della giurisprudenza del lavoro.
Una qualificazione generalizzata avrebbe, secondo il gip, conseguenze economiche e organizzative per l’impresa, ma anche per i lavoratori, tenuti a una prestazione più rigida negli orari e nella monocommittenza rispetto a quella attuale.
Il limite individuato da Crepaldi è quello dell’intervento nella libertà d’impresa, che deve essere circoscritto allo stretto necessario per impedire la prosecuzione delle condotte di caporalato. Gli amministratori devono adottare le misure sufficienti a far cessare l’illegalità, con l’aiuto e la supervisione dell’amministratore giudiziario. La natura autonoma o subordinata del rapporto potrà invece essere oggetto di un contenzioso separato davanti al giudice del lavoro.
Il negoziato sul contratto nazionale
Il confronto per un contratto collettivo nazionale dei rider presenta posizioni diverse anche tra le parti sociali. Cgil e Uil chiedono una significativa area di lavoro subordinato per chi svolge l’attività stabilmente e con continuità. Confcommercio, Assodelivery e le piattaforme interessate puntano invece a una migliore regolamentazione del lavoro autonomo, con maggiori tutele economiche, previdenziali e di sicurezza.
Il gip rileva che il mercato offre già modelli differenti. Nonostante le divergenze, il negoziato ha registrato progressi sul superamento del compenso basato esclusivamente sul cottimo e sull’introduzione di minimi garantiti. Gli altri temi avanzati comprendono l’accesso al lavoro, il rafforzamento delle coperture assicurative e gli strumenti di partecipazione e rappresentanza sindacale.
La verifica degli impegni aziendali proseguirà sotto controllo giudiziario. L’amministratore ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull’atteggiamento della società: ha fornito informazioni adeguate, collaborato con gli organi della procedura e avviato interventi per rafforzare il governo societario e i controlli interni. Ha inoltre elaborato un piano per migliorare le condizioni economiche e organizzative dei fattorini.
Il calcolo dei compensi e il riesame delle decisioni automatiche
Storari riconosceva gli adeguamenti delle tariffe orarie, ma contestava il sistema algoritmico fondato sul «tempo effettivo di consegna calmierato»: secondo il calcolo del pm, escludeva di fatto tre ore su 10 ore di disponibilità lavorativa dei rider di Glovo.
Crepaldi osserva che il criterio, basato su un parametro più complesso del tempo effettivo del fattorino, era stato inizialmente concordato con lo stesso pubblico ministero. Per il giudice serve anche a evitare che nel tempo retribuito rientrino eventuali deviazioni dal percorso ottimale dovute a ritiri o consegne effettuati per altre piattaforme con cui il lavoratore collabora.
Gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 del decreto Meloni riguardano i sistemi automatizzati usati per assegnare le attività, determinare i compensi, valutare le prestazioni e limitare o chiudere i profili dei lavoratori. Le piattaforme devono informare i fattorini su questi strumenti.
La legge di conversione, precisa il gip, ha però ristretto il diritto al riesame umano: riguarda soltanto le decisioni automatizzate che incidono sulla sospensione o chiusura del profilo, sul diniego della retribuzione e sulla modifica della posizione contrattuale del lavoratore.
