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Cassazione: il medico INPS non trova il lavoratore? Non basta per licenziarlo

La Cassazione conferma il reintegro: i verbali INPS con "sconosciuto all'indirizzo" non bastano al datore per licenziare il dipendente.

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Federico Perrone di Federico Perrone

La Corte di Cassazione ha rigettato a Roma il 2 luglio 2026 il ricorso di un’azienda contro il reintegro di un dipendente. Al centro della causa c’erano tre verbali di visita fiscale INPS con la dicitura «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo». I giudici hanno ritenuto quelle formule non decisive, confermando la decisione del Tribunale e della Corte d’Appello di Venezia e l’indennità prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.

I verbali contestati si riferiscono ad accessi effettuati il 7 settembre 2023, il 17 ottobre 2023 e il 20 ottobre 2023; su quella base l’azienda aveva aperto la contestazione disciplinare e poi intimato il licenziamento l’8 novembre 2023. La società ha sostenuto che la formula «effettuato l’accesso» indicasse automaticamente la corretta individuazione dell’abitazione e, per conseguenza, l’assenza del lavoratore dal domicilio.

Verbali Inps ambigui e principio di prova

La Cassazione ha confermato la lettura dei giudici di merito: la combinazione tra «effettuato l’accesso» e «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo» è intrinsecamente ambigua. Può descrivere sia una reale assenza del lavoratore, sia difficoltà del medico fiscale nel localizzare l’abitazione. Un’annotazione ricorrente, «impossibilità a lasciare l’invito», non si concilia con una semplice assenza al domicilio e segnala piuttosto incertezze sull’indirizzo.

Nel fascicolo risultano inoltre visite andate a buon fine il 13 settembre 2023 e il 17 ottobre 2023, in un arco temporale molto vicino a quello delle tre uscite contestate: un dato che, per i giudici, dimostra la concreta possibilità di rintracciare l’abitazione in quel periodo. Questo elemento ha pesato nel giudizio sull’affidabilità delle formule standard utilizzate nei verbali fiscali.

Sul valore probatorio degli atti, la Cassazione ha richiamato l’art. 2700 c.c., secondo cui l’atto pubblico «fa fede, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale». La Corte ha chiarito che tale fede privilegiata non si estende a valutazioni o apprezzamenti del verbalizzante. Qui non si è messo in dubbio ciò che il medico ha materialmente constatato, ma la portata semantica di formule generiche: terreno che non richiede la querela di falso e resta affidato al prudente apprezzamento del giudice.

Onere della prova e norme richiamate

La sentenza ribadisce un principio consolidato: nel procedimento disciplinare l’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo grava sul datore di lavoro, in base all’art. 5 della legge n. 604 del 1966. L’argomento difensivo dell’azienda, secondo cui sarebbe spettato al dipendente dimostrare di essere in casa nei giorni delle visite, è stato respinto.

I giudici hanno precisato che gli obblighi di collaborazione e le presunzioni invocate dall’azienda attengono a un ambito diverso: l’erogazione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, disciplinata dal d.l. n. 463 del 1983. In sede disciplinare, la prova della condotta contestata e della sua gravità resta a carico del datore; non può rovesciarsi l’onere sul lavoratore facendo leva su formule ambigue contenute in verbali di visita fiscale.

Il caso del 17 ottobre e le sanzioni del CCNL

Per l’episodio del 17 ottobre 2023, la Corte d’Appello aveva accertato che l’assenza dal domicilio era collegata a un trattamento massofisioterapico per lombosciatalgia. Questo integra la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 31 del CCNL chimici-farmaceutici, ma non giustifica la sanzione espulsiva. L’art. 38 del contratto collettivo prevede infatti sanzioni conservative per tale inadempimento.

La Cassazione ha confermato questa impostazione, collegandola al diritto vivente e ai principi costituzionali in materia di proporzionalità della sanzione disciplinare, con richiamo alla sentenza n. 128 del 2024 della Corte Costituzionale. In assenza di prova piena della giusta causa e in presenza di una condotta sanzionabile in via conservativa, il licenziamento non regge al vaglio di legittimità.

La decisione di legittimità chiude il contenzioso su tutti i motivi dedotti. Restano così ferme le statuizioni già assunte nei gradi di merito: ordine di reintegro del lavoratore e pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. Per l’azienda, il rigetto del ricorso conferma che la formula «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo» non può, da sola, fondare il licenziamento.

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