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Licenziato per un resto di caffè da 1,60 euro: l’azienda deve 18 mensilità indennizzo

Il Tribunale di Brescia ha giudicato sproporzionato il licenziamento per una somma irrisoria, riconoscendo al lavoratore un indennizzo e riaffermando i diritti dei dipendenti

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Licenziato per un resto di caffè da 1,60 euro: l’azienda deve 18 mensilità indennizzo

alanews.it

Giacomo Camelia di Giacomo Camelia

Nato a Carate Brianza nel 2000, laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università degli Studi di Milano. Lavoro come redattore web dal 2024. Adoro il cinema e la musica anche se la mia passione più grande riguarda lo sport, il calcio in particolare

Brescia, 15 gennaio 2026 – Nel corso di un procedimento giudiziario di rilievo, il Tribunale di Brescia ha emesso una sentenza significativa riguardante un caso di licenziamento per una questione apparentemente di poco conto: il resto non ricevuto da un distributore automatico, pari a 1 euro e 60 centesimi. L’ex dipendente di una società locale, licenziato dopo oltre 14 anni di servizio, ha ottenuto un risarcimento pari a 18 mensilità, riconosciuto dal giudice come una misura più equa rispetto al provvedimento disciplinare adottato dall’azienda.

Un martelletto del giudice per i verdetti in tribunale
Un martelletto del giudice per i verdetti in tribunale | Pixabay @iPicture – alanews.it

La vicenda: licenziamento e contestazioni

Nel giugno 2024, durante una pausa lavorativa, il lavoratore aveva acquistato un caffè da un distributore automatico aziendale. Dopo aver ritirato la bevanda, non riceveva il resto dovuto di circa 1,60 euro. Il giorno seguente, alla presenza del tecnico incaricato della manutenzione, il dipendente si appropriava delle monete trovate nella macchina, scatenando però una discussione con un collega, che lo accusava di essersi appropriato indebitamente di quel denaro. Non era chiaro se il tecnico avesse autorizzato il recupero delle monete o meno. Benché l’uomo restituisse poi le monete, l’azienda lo licenziava con l’accusa di essersi approfittato della distrazione dell’operatore per sottrarre indebitamente denaro dagli incassi.

Oltre a questa contestazione, l’azienda accusava il dipendente di aver minacciato fisicamente un collega testimone. Tuttavia, durante il procedimento, il giudice ha ritenuto tale accusa generica e priva di prove specifiche. Il collega stesso ha affermato che il comportamento del lavoratore era stato «sgarbato ma non minaccioso».

La sentenza del Tribunale di Brescia

La giudice Natalia Pala, della III Sezione Civile del Tribunale di Brescia, ha analizzato attentamente tutti gli elementi della vicenda, sottolineando che la prova del consenso del tecnico non è stata fornita dall’azienda, la quale aveva l’onere di dimostrarlo. La sentenza ha inoltre precisato che, nel valutare la legittimità del licenziamento, non era determinante stabilire con certezza la natura dell’appropriazione delle monete, bensì verificare se la condotta del dipendente avesse prodotto conseguenze negative rilevanti per l’azienda.

Il giudice ha giudicato il licenziamento «del tutto sproporzionato rispetto alla gravità della condotta complessivamente realizzata», ribadendo come la piccola entità economica del fatto, unita alla mancanza di prove di danni significativi, non potesse giustificare una misura così severa. Per questo motivo, pur riconoscendo la validità della risoluzione del contratto, il Tribunale ha condannato l’azienda a versare al lavoratore un indennizzo pari a 18 mensilità, compensazione accettata dall’interessato che non ha richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro.

L’esito di questo caso rappresenta un importante riferimento sul piano giuridico per la valutazione della proporzionalità nelle sanzioni disciplinari e sul rispetto dei diritti dei lavoratori in situazioni di contestazioni minori ma con gravi conseguenze personali.

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