Avvicinarsi al sistema giudiziario svizzero significa entrare in un modello profondamente diverso da quello mostrato nei film o praticato in molti Paesi occidentali. La giustizia elvetica si fonda su due pilastri essenziali: l’idea che la sanzione debba prima di tutto favorire il recupero della persona e non limitarsi a punire, e un’impostazione investigativa in cui il Pubblico Ministero non agisce come accusatore di parte, ma come garante della ricerca della verità oggettiva. Da questi principi discende un sistema estremamente efficiente, pragmatico e al tempo stesso fortemente orientato al reinserimento sociale.
I protagonisti del sistema giudiziario svizzero
Per comprendere il funzionamento concreto del sistema giudiziario svizzero è necessario partire dai suoi attori principali e dai ruoli specifici che ricoprono, molto diversi da quelli dei sistemi di common law.
Il ruolo centrale del Pubblico Ministero
Nel modello svizzero il Pubblico Ministero non è una semplice controparte della difesa, ma il vero regista dell’intera fase investigativa. È lui a dirigere le indagini, coordinando il lavoro della polizia e decidendo quali elementi debbano essere raccolti. La sua funzione non è quella di ottenere una condanna, bensì di accertare i fatti in modo neutrale, acquisendo prove sia a carico sia a discarico dell’indagato. Questo approccio inquisitorio, incentrato sulla ricostruzione oggettiva degli eventi, spiega perché i processi in aula siano generalmente brevi ed efficienti.
Solo nel momento in cui il procuratore decide di portare il caso davanti a un tribunale assume formalmente il ruolo di parte. Nei casi meno gravi, invece, dispone del potere di chiudere il procedimento attraverso un decreto penale, una decisione scritta con cui infligge direttamente la sanzione. Grazie alla solidità del fascicolo investigativo, questo strumento consente di risolvere tra il 95 e il 98 per cento di tutti i procedimenti senza arrivare al dibattimento.
Cosa fa la difesa?
L’avvocato difensore conserva un ruolo determinante, pur in un sistema dominato dall’inchiesta del procuratore. La difesa vigila sui diritti dell’imputato, solleva questioni, contesta ricostruzioni e può chiedere che vengano acquisite nuove prove a favore del proprio assistito. Tuttavia, a differenza dei sistemi anglosassoni, non è il difensore a raccoglierle direttamente: il controllo sull’attività investigativa rimane in capo allo Stato, che provvede tramite il procuratore o la polizia.
Il giudice
Un’altra caratteristica distintiva è l’assenza della giuria. Dal 2011, con l’introduzione del Codice di procedura penale unificato, tutti i procedimenti sono decisi da giudici di professione. In alcuni Cantoni, come il Ticino, il collegio giudicante può includere anche assessori giurati, cittadini estratti a sorte che partecipano pienamente alla decisione sui fatti, sul diritto applicabile e sulla pena.
Come si svolge un procedimento penale nel sistema giudiziario svizzero?
L’iter di un procedimento penale nel sistema giudiziario svizzero è scandito da fasi precise, in cui la fase preliminare assume un peso decisivo.
L’indagine preliminare come cuore del processo
Tutto inizia con una denuncia, una segnalazione o un’iniziativa della polizia. Da quel momento la direzione passa al Pubblico Ministero, che conduce la procedura preliminare. In questa fase vengono raccolte e organizzate tutte le prove, e la sua accuratezza è fondamentale, poiché errori o lacune risultano difficilmente correggibili in seguito.
La scelta tra decreto penale e processo
Conclusa l’inchiesta, il procuratore deve imboccare una delle due strade previste. Se l’imputato ha ammesso i fatti o le prove sono schiaccianti e la pena non supera i sei mesi di detenzione, viene emesso un decreto penale che chiude il caso senza processo. Per i reati più gravi, per i fatti controversi o se l’imputato contesta il decreto, viene invece redatto un atto d’accusa e il procedimento passa al tribunale.
Un dibattimento rapido ed essenziale
Quando il caso approda in aula, il processo svizzero risulta generalmente breve. Il dibattimento si concentra sulla discussione del fascicolo già formato durante l’inchiesta, senza ripetere l’intera istruttoria. Spesso bastano pochi giorni per arrivare alla sentenza.
Una giustizia orientata al recupero
Il vero tratto distintivo della giustizia elvetica emerge soprattutto nella scelta delle sanzioni. La Svizzera registra appena 73 detenuti ogni 100.000 abitanti, contro i 541 degli Stati Uniti, un dato che riflette una filosofia giuridica precisa.
La sanzione pecuniaria come strumento principale
La pena più utilizzata non è il carcere, ma la sanzione pecuniaria, calcolata attraverso un sistema di aliquote giornaliere. Il numero delle aliquote dipende dalla gravità del reato, mentre il valore economico di ciascuna è determinato in base alla situazione finanziaria del condannato. In questo modo la pena incide in misura comparabile su persone con redditi diversi, realizzando un principio di equità sociale.
Il carcere come extrema ratio
La detenzione viene riservata ai reati più gravi o ai recidivi e, anche in questi casi, il sistema privilegia le pene sospese condizionalmente. Chi riceve una condanna può non scontarla, purché non commetta nuovi reati nel periodo di prova. Questo vale sia per il carcere sia per le sanzioni pecuniarie.
Reinserimento e vita carceraria
Quando la detenzione è inevitabile, l’obiettivo resta il recupero della persona. Le carceri offrono programmi formativi, opportunità di lavoro obbligatorie e percorsi terapeutici. Inoltre, il reinserimento è favorito dal fatto che in Svizzera non è consuetudine per i datori di lavoro richiedere la fedina penale, riducendo il rischio di emarginazione e recidiva.
Il modello separato della giustizia minorile nel sistema giudiziario svizzero
Per gli imputati sotto i 18 anni opera un sistema completamente distinto da quello per adulti, fondato su una filosofia esclusivamente educativa.
Educare invece di punire
La finalità non è la sanzione, ma il sostegno, la formazione e il recupero del giovane, mediante strumenti terapeutici e pedagogici.
Il confine rigido dei 18 anni
Il passaggio alla maggiore età segna una cesura netta. Anche per i reati più gravi, un minorenne non può essere condannato a più di quattro anni di detenzione. Dal giorno successivo al compimento dei 18 anni, la stessa persona risponde invece al diritto penale degli adulti, con pene potenzialmente molto più severe. Questa scelta, coerente con l’impostazione educativa, alimenta però il dibattito sui rari casi di minorenni altamente pericolosi.






