Roma, 22 gennaio 2026 – Il dibattito politico sulla riforma del Codice Penale segna una svolta decisiva, ma non priva di polemiche. Dopo mesi di stallo e tensioni interne alla maggioranza, la Commissione Giustizia del Senato ha ricevuto il nuovo testo sulla violenza sessuale firmato da Giulia Bongiorno. La proposta, che sarà votata martedì prossimo, rappresenta un netto cambio di rotta rispetto al documento approvato all’unanimità pochi mesi fa e poi congelato dal centrodestra. Al centro della disputa c’è lo slittamento terminologico e concettuale da “consenso” a “volontà”, una modifica che riscrive i confini giuridici dello stupro in Italia e che promette di riaccendere lo scontro tra governo e opposizioni.

Dalla libertà di consenso alla valutazione del contesto
Il cuore della riforma risiede nella riscrittura integrale dell’articolo 609-bis del Codice Penale. Nella versione precedente, caldeggiata dalle opposizioni e inizialmente accolta dalla maggioranza, il cardine della punibilità era l’assenza di un consenso “libero e attuale”. La nuova formulazione della senatrice Bongiorno elimina però la parola “consenso” e introduce il concetto di atti compiuti “contro la volontà di una persona”.
Secondo il nuovo testo, la violenza sessuale si configura quando l’atto avviene contro la volontà della vittima, ma con una specifica fondamentale: tale volontà deve essere valutata dal giudice “tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”. La norma include i casi di atti “a sorpresa” o commessi approfittando dell’impossibilità della persona di esprimere il proprio dissenso. Tuttavia, l’onere della prova sembra spostarsi: se la vittima, in base al contesto, era in grado di dire “no” e non lo ha fatto, il percorso verso una condanna potrebbe diventare sensibilmente più tortuoso. Questa impostazione mira, secondo la Lega, a evitare potenziali strumentalizzazioni, ma rischia di riportare il focus processuale sul comportamento della vittima anziché su quello dell’aggressore.
Il nuovo sistema delle pene e le attenuanti per la violenza sessuale
Oltre alla definizione della condotta, la riforma interviene sulla struttura sanzionatoria. Attualmente, la violenza sessuale è punita con la reclusione da sei a dodici anni. Il testo Bongiorno mantiene questa forbice edittale per i casi commessi con violenza, minaccia, abuso di autorità o sfruttando l’inferiorità fisica o psichica della vittima. Tuttavia, viene introdotta una nuova fattispecie per tutti gli altri casi non caratterizzati da violenza esplicita o minaccia, prevedendo una pena ridotta che va dai quattro ai dieci anni di carcere.
Un altro punto di rilievo riguarda l’attenuante per i casi di “minore gravità”. La riformulazione specifica che la riduzione della pena (fino a due terzi) deve essere valutata non solo in base alle modalità della condotta, ma anche in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa. Giulia Bongiorno ha definito il testo come “il punto di equilibrio” necessario per proteggere le donne evitando derive interpretative rischiose. Di parere opposto le opposizioni, che accusano il centrodestra di aver tradito l’impegno verso una norma basata sul solo consenso esplicito, allontanando l’Italia dagli standard internazionali fissati dalla Convenzione di Istanbul. La battaglia parlamentare è solo all’inizio.






