L’allontanamento dei minori dai genitori rappresenta una misura estrema e delicata, destinata a tutelare la sicurezza e il benessere dei bambini in situazioni di pericolo o di trascuratezza grave. La normativa italiana disciplina questo intervento attraverso l’articolo 403 del Codice Civile, riformato dalla legge 201 del 2021, nota come Riforma “Luiso”, che ha introdotto procedure più rigorose e un controllo immediato da parte dell’autorità giudiziaria. La ratio della norma è proteggere il minore quando si trovi in condizioni di abbandono morale o materiale o sia esposto a gravi rischi psicofisici all’interno dell’ambiente familiare.
Allontanamento dei minori, le novità introdotte dalla Riforma “Luiso”
Prima della riforma, l’articolo 403 c.c. prevedeva situazioni piuttosto generiche, come la presenza di minori in luoghi insalubri o pericolosi o affidati a genitori incapaci di occuparsi della loro educazione. La legge 201 del 2021 ha invece ridefinito i presupposti, ponendo l’accento sulla tutela del benessere psicofisico del minore nella sua accezione più ampia. Inoltre, è stata introdotta la previsione dell’emergenza di provvedere, che rende necessario un intervento immediato in caso di situazioni improvvise e rischiose.
Un’altra novità riguarda la procedimentalizzazione della misura: il collocamento protettivo non può più avvenire in maniera autonoma e discrezionale, ma deve seguire un percorso giuridico strutturato, con tempi certi e obblighi di comunicazione al Pubblico Ministero minorile e al Tribunale per i Minorenni. L’obiettivo è garantire il rispetto del contraddittorio e l’ascolto diretto del minore, attraverso la nomina di un curatore speciale.
Il ruolo della pubblica autorità e dei Servizi Sociali
In base all’art. 403 c.c., l’allontanamento dei minori può essere disposto dalla pubblica autorità tramite i Servizi Sociali o altre strutture di protezione dell’infanzia, in presenza di una delle seguenti condizioni: abbandono morale o materiale del minore o esposizione a gravi pregiudizi o pericoli per la sua incolumità psicofisica. L’intervento della pubblica autorità costituisce una misura provvisoria, adottata in via residuale quando non sia possibile ottenere un provvedimento giudiziario immediato in base agli articoli 330 o 333 del Codice Civile.

L’allontanamento può riguardare sia entrambi i genitori sia uno solo di essi, qualora il pericolo derivi dall’ambiente familiare complessivo o dal comportamento di un genitore specifico. Si tratta di una misura urgente, destinata a durare fino alla decisione definitiva del Tribunale per i Minorenni.
Allontanamento dei minori, il procedimento in tre fasi
La procedura introdotta dalla riforma prevede tre fasi ben distinte, finalizzate a garantire la tutela immediata del minore e un controllo giudiziario rapido e approfondito.
Prima fase: intervento amministrativo
Quando la pubblica autorità rileva la necessità di proteggere un minore, ad esempio in caso di abbandono o grave rischio, può disporre il collocamento in luogo sicuro. Entro 24 ore dall’allontanamento, l’autorità deve informare oralmente il Pubblico Ministero minorile e trasmettere una relazione scritta contenente una prima valutazione della situazione familiare, corredata da ogni documentazione utile per la verifica della misura.
Successivamente, entro 72 ore, il Pubblico Ministero decide se chiedere la convalida del provvedimento al Tribunale per i Minorenni o eventualmente revocarlo.
Seconda fase: convalida giudiziale monocratica
Una volta presentato il ricorso, il Giudice minorile in composizione monocratica provvede entro 48 ore alla convalida del collocamento. In questa fase, il giudice nomina un curatore speciale per il minore e fissa l’udienza di comparizione, durante la quale ascolta direttamente il minore, i genitori e il curatore, raccogliendo informazioni e documentazione supplementare. Questo passaggio garantisce l’effettiva partecipazione del minore al procedimento e tutela i principi del giusto processo.
Terza fase: decisione collegiale
Entro 15 giorni dall’udienza monocratica, il Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, decide se confermare, modificare o revocare il provvedimento di collocamento. Il collegio può adottare ulteriori misure a tutela del minore, inclusi interventi educativi o di supporto alla genitorialità, qualora ritenga che il rientro in famiglia sia possibile in sicurezza. Questa fase rappresenta il controllo finale sulla legittimità e l’adeguatezza dell’allontanamento.
Il ruolo del curatore speciale e l’ascolto del minore
Uno degli elementi più rilevanti introdotti dalla riforma è la figura del curatore speciale, nominato dal giudice per rappresentare gli interessi del minore durante tutto il procedimento. Il curatore partecipa alle udienze, assiste il minore e può proporre eventuali accertamenti o iniziative a tutela della sua persona. L’ascolto diretto del minore, previsto dalla norma, consente di conoscere il punto di vista del bambino o dell’adolescente, rendendo il processo maggiormente rispettoso dei diritti della persona più vulnerabile.
Esempi applicativi: il caso di Trieste
Tra le prime applicazioni della norma, il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha gestito il caso di una tredicenne collocata in comunità protetta dopo un litigio con i genitori. La ragazza, rifugiatasi in un bar, è stata prelevata dalle forze dell’ordine e collocata d’urgenza in un luogo sicuro. Il giudice monocratico ha convalidato il provvedimento, ascoltando immediatamente la minore, i genitori e il curatore speciale. Dopo pochi giorni, il collegio del Tribunale ha disposto il rientro della ragazza in famiglia, integrando misure educative e di sostegno alla genitorialità. Questo caso dimostra come la procedura garantisca interventi rapidi ma sempre soggetti a controllo giudiziale.
Presupposti per l’allontanamento dei minori
Il nuovo art. 403 c.c. individua due requisiti essenziali per disporre l’allontanamento del minore:
Il minore si trova in stato di abbandono morale o materiale oppure è esposto a grave pregiudizio e pericolo nella propria famiglia;
Esiste un’urgenza di provvedere, intesa come situazione improvvisa che richiede un intervento immediato per garantire la sicurezza del minore.
Questi presupposti assicurano che l’allontanamento non possa avvenire in modo arbitrario, ma solo in presenza di condizioni documentate e verificabili.
Limiti e applicazioni residuali
L’art. 403 c.c. trova applicazione in via residuale, quando non sia possibile adottare provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c., che disciplinano rispettivamente la decadenza della responsabilità genitoriale e la condotta pregiudizievole dei genitori. La norma non si applica ai minori stranieri non accompagnati, i quali non hanno in Italia un genitore o una persona esercente la responsabilità genitoriale.
Effetti e durata del provvedimento
L’allontanamento disposto ai sensi dell’art. 403 c.c. è una misura provvisoria, efficace fino a quando il Tribunale per i Minorenni non adotti il provvedimento definitivo. Il collocamento può riguardare comunità protette o soluzioni familiari alternative, secondo le valutazioni degli operatori e del giudice. La norma stabilisce termini rigorosi per ogni passaggio procedimentale, pena la perdita di efficacia del provvedimento, sebbene il Tribunale possa comunque adottare provvedimenti temporanei urgenti nell’interesse del minore.
Tempistiche e obblighi di comunicazione
I passaggi procedurali previsti dall’art. 403 c.c. garantiscono un controllo rapido e strutturato. Entro 24 ore dall’allontanamento, la pubblica autorità deve informare il Pubblico Ministero minorile e inviare una relazione scritta. Entro 72 ore, il PM richiede la convalida del provvedimento al Tribunale per i Minorenni. Successivamente, entro 48 ore, il Giudice monocratico provvede alla convalida e nomina il curatore speciale, fissando l’udienza di comparizione entro 15 giorni. Infine, il Tribunale collegiale decide sulla conferma, modifica o revoca del collocamento entro un termine prestabilito.
Garanzie per le parti coinvolte
La procedura prevede il pieno rispetto del contraddittorio: i genitori possono partecipare alle udienze, presentare osservazioni e contestare la misura. Il minore è ascoltato direttamente, mentre il curatore speciale ne tutela gli interessi. Inoltre, è previsto un reclamo alla Corte d’Appello entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale minorile, garantendo ulteriori garanzie di controllo e tutela dei diritti delle parti.
L’articolo 403 del Codice Civile, così come riformato nel 2021, rappresenta oggi uno strumento completo e dettagliato per tutelare i minori in situazioni di grave rischio, bilanciando la necessità di intervento immediato con il rispetto dei principi del giusto processo e del contraddittorio. La procedura articolata in tre fasi, il ruolo del curatore speciale, l’ascolto del minore e il controllo giudiziale rapido assicurano che l’allontanamento dai genitori non sia mai una decisione arbitraria, ma una misura strettamente legata alla protezione e al benessere del minore.
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