Le imprese di trasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia possono utilizzare il credito per il caro gasolio nel modello F24 con il codice tributo 7082, introdotto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026. Il provvedimento rende operativa la compensazione dell’agevolazione già prevista dalla normativa: non istituisce un nuovo contributo.
Il bonus gasolio sostiene le imprese che hanno affrontato maggiori spese per il carburante a causa dell’eccezionale aumento dei prezzi. Non spetta automaticamente a qualsiasi azienda che utilizzi carburante: occorre svolgere le attività di trasporto individuate dalla normativa, rispettare le condizioni previste ed essere inclusi nell’elenco dei beneficiari predisposto dall’amministrazione competente.
Agenzia delle Entrate bonus gasolio, norme che disciplinano il contributo
La denominazione ufficiale del codice è «Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33». Il decreto-legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79; la disposizione è stata poi modificata dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193.
Le regole attuative sono state definite dal decreto del 23 maggio 2026, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2026, n. 167.
Come compilare e trasmettere il modello F24
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trasmissione del modello deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: l’impiego di canali diversi comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il codice va inserito nella sezione «Erario», in corrispondenza della colonna «importi a credito compensati», indicando la somma da utilizzare per ridurre i versamenti dovuti. Se invece l’impresa deve restituire l’agevolazione, integralmente o in parte, deve usare lo stesso codice e riportare la somma nella colonna «importi a debito versati».
Nel campo «anno di riferimento» occorre indicare, nel formato a quattro cifre, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa agevolata. L’annualità da riportare è quella risultante dal cassetto fiscale del beneficiario e va verificata prima della compilazione.
Gli importi disponibili e le verifiche sui beneficiari
Il cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, consente di consultare l’importo effettivamente utilizzabile. Il dato deriva dall’elenco delle imprese ammesse e delle somme riconosciute che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette all’amministrazione finanziaria.
I controlli automatici verificano la presenza dell’impresa nell’elenco e il rispetto del limite assegnato. Se il beneficiario non risulta ammesso oppure l’importo richiesto supera la disponibilità, il modello viene scartato. Le verifiche tengono conto anche degli aggiornamenti successivi comunicati dal Ministero, comprese le variazioni delle somme e le revoche del beneficio: conta quindi la disponibilità aggiornata registrata nei sistemi.
Il termine per presentare il modello e utilizzare il credito in compensazione è il 31 dicembre 2026.
