Il governo Meloni ha approvato una mini riforma sul federalismo fiscale che introduce modifiche operative al pagamento del bollo auto, con effetto dal 1° gennaio 2028. Non sono previsti aumenti delle tariffe: il provvedimento interviene sulle scadenze, sulle procedure di versamento e su alcune regole per i casi particolari come il fermo amministrativo e gli errori di pagamento tra Regioni.
Il cambiamento principale riguarda il criterio temporale del pagamento: il calendario con scadenze fisse ad aprile, agosto e dicembre viene superato in favore di una scadenza collegata al mese di immatricolazione del veicolo. Per le auto nuove il primo bollo avrà validità di dodici mesi e il versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione; negli anni successivi la scadenza sarà l’ultimo giorno del mese di immatricolazione.
Scadenze e modalità per i veicoli nuovi e già circolanti
Per i veicoli di prima immatricolazione la norma stabilisce che il primo pagamento copra un periodo di 12 mesi e che il termine per pagare sia l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione. Negli anni successivi la scadenza si allinea al mese di immatricolazione, evitando così la concentrazione delle scadenze in pochi mesi dell’anno. Per le auto già circolanti non cambierà la periodicità maturata: la nuova disciplina non annulla né modifica la scadenza già in vigore per quei veicoli.
La misura è pensata per rendere più uniforme il calendario dei versamenti e per far sì che la scadenza segua la vita amministrativa del veicolo anziché il calendario regionale tradizionale. Nel testo della riforma è comunque prevista la possibilità per le Regioni di introdurre, per particolari categorie di veicoli, forme alternative di pagamento, come la cadenza quadrimestrale.
Rimborsi, errori di versamento, fermo amministrativo e noleggio
La riforma semplifica la gestione dei casi in cui il pagamento viene effettuato alla Regione sbagliata: non sarà più compito del proprietario chiedere il rimborso e ripagare, ma sarà l’ente territoriale destinatario a trasferire direttamente le somme alla Regione competente. Questo meccanismo riduce gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e abbrevia i tempi di sistemazione contabile.
Un’altra novità riguarda il fermo amministrativo: anche quando l’agente della riscossione applica il fermo fiscale, il proprietario è tenuto a continuare a pagare il bollo, che continua a maturare durante il periodo in cui il veicolo non può circolare. Per le auto a noleggio la riforma chiarisce che il versamento spetta alla Regione dove viene svolta l’attività ordinaria e prevalente, e non più in base ad altri criteri alternativi.
Criteri di calcolo, esenzioni e superbollo: cosa resta
Le regole di determinazione dell’imposta non cambiano: restano i criteri basati sulla potenza in kW, sulla classe ambientale e sulle tariffe regionali. Le Regioni mantengono la facoltà di modificare gli importi entro i limiti della normativa vigente. Il provvedimento ribadisce anche il mantenimento delle esenzioni e delle agevolazioni attuali, incluse quelle previste per le auto elettriche.
È confermato il superbollo per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, misura che resta in vigore secondo la riforma. Sul piano operativo la combinazione di scadenza legata al mese di immatricolazione, obbligo di pagamento durante il fermo e trasferimento automatico dei rimborsi tra Regioni disegna un quadro pensato a semplificare la vita amministrativa dei proprietari, pur lasciando alle Regioni strumenti di flessibilità nella gestione delle tariffe e delle cadenze.
In sintesi, la riforma del bollo auto non varia gli importi ma riconfigura le scadenze e snellisce procedure di rimborso e di attribuzione territoriale dei pagamenti, con entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2028. Chi acquista un’auto nuova dovrà dunque fare riferimento al mese di immatricolazione per organizzare il primo e i successivi pagamenti.
