Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 febbraio 2026 un decreto che assegna un contributo straordinario di 115 euro alle famiglie con ISEE fino a 9.796 euro, accreditato direttamente in bolletta. Per i nuclei con almeno quattro figli la soglia ISEE sale a 20.000 euro. La misura si somma al bonus sociale ordinario per disagio economico.
Arera ha aggiornato la soglia del bonus sociale dal 1° gennaio 2026, portandola da 9.530 a 9.796 euro, nell’ambito della revisione periodica legata all’inflazione. Il governo stima che il provvedimento interesserà 2,64 milioni di beneficiari.
Chi ha diritto e cosa copre il bonus sociale
Accede al contributo straordinario chi ha un ISEE non superiore a 9.796 euro se il nucleo ha fino a tre figli a carico; la soglia è fissata a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli. Il decreto stabilisce che i 115 euro si sommino al bonus sociale ordinario per disagio economico, che resta operativo e viene riconosciuto in automatico.
Il bonus sociale per disagio economico riguarda tre servizi: energia elettrica, gas naturale e servizio idrico. L’adeguamento ISEE definito da Arera rientra nel meccanismo di aggiornamento previsto dalla normativa e allineato all’andamento dei prezzi.
Arera ha inoltre fissato i valori applicativi del bonus elettrico per il 2025, con importi annuali e mensili differenziati in base alla numerosità familiare, e le riduzioni percentuali standard per energia, gas, servizi idrici e rifiuti.
Accredito automatico e requisiti tecnici
L’erogazione dei 115 euro è automatica: non serve alcuna domanda se il nucleo dispone di una DSU valida. L’INPS trasmette i dati al Sistema informativo integrato (SII), gestito da Acquirente Unico Spa, e i fornitori applicano lo sconto in bolletta, con riconoscimento retroattivo per l’anno di competenza della DSU.
Per beneficiare del bonus sociale ordinario restano validi i requisiti relativi alla titolarità del contratto e alla tipologia d’uso: il contratto deve essere intestato a uno dei componenti del nucleo ISEE e la fornitura deve essere per uso domestico. Per le forniture centralizzate sono previste condizioni specifiche di attivazione e utilizzo.
Disagio fisico: domanda al Comune e documenti da allegare
Per i clienti con disagio fisico la procedura non è automatica: occorre presentare domanda al Comune di residenza corredata dalla documentazione dell’ASL che attesti la necessità di apparecchiature elettromedicali. La norma indica, tra gli allegati richiesti, il certificato ASL con patologia, tipologia di apparecchiature, indirizzo e data di inizio utilizzo; il documento d’identità e il codice fiscale del richiedente; il modulo B compilato e il codice POD della fornitura.
Platee e importi: la modifica in corsa e le reazioni
La bozza iniziale del provvedimento estendeva il contributo anche ai nuclei con ISEE fino a 25.000 euro. Nel corso dell’iter il governo ha ristretto la platea per concentrare le risorse e portare l’importo nominale a 115 euro. L’esecutivo ha sostenuto che, sommando il nuovo contributo al bonus sociale, gli aiuti per i nuclei più vulnerabili possano arrivare fino a 315 euro. Da questa modifica sono scaturite contestazioni politiche e dei consumatori.
I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno definito la scelta «una grande presa in giro», osservando che il contributo è inferiore ai 200 euro previsti l’anno precedente e che i 315 euro citati dal governo non costituirebbero un beneficio uniforme. Anche Adoc ha giudicato il decreto «insufficiente e poco chiaro», chiedendo chiarimenti sulle modalità di applicazione e sui calcoli alla base delle stime governative.
Delibera Arera e tempi di applicazione in bolletta
Perché il contributo compaia effettivamente in bolletta è necessaria una delibera di Arera che definisca le modalità operative. Il decreto non ha fissato scadenze precise per l’adozione della delibera. Dopo la sua pubblicazione, i gestori dovranno applicare lo sconto nella prima bolletta utile per i soggetti che risultano in possesso dei requisiti sulla base della DSU.
Sul piano operativo restano da dettagliare la tempistica di trasmissione dei dati, il calendario per l’applicazione retroattiva e le modalità di coordinamento con eventuali sconti volontari per fasce ISEE superiori, che restano a discrezione dei venditori. L’iter formale prevede la pubblicazione della delibera Arera e l’allineamento dei sistemi informativi dei fornitori: la prima azione concreta sarà l’accredito del contributo sulla prima bolletta utile successiva all’entrata in vigore della delibera.
