Al palazzo di giustizia di Biella si è tenuta un’udienza destinata a far discutere, legata al ricorso presentato da una donna contro la richiesta di archiviazione della sua denuncia per presunti maltrattamenti e molestie sessuali sul posto di lavoro. Al centro del procedimento, oltre alla ricostruzione dei fatti, anche una formulazione contenuta negli atti della procura che ha acceso il dibattito: la distinzione tra “seno” e “zona immediatamente sotto il seno”, definita “zona erogena” in un passaggio della proposta di archiviazione.
La richiesta della procura e i punti controversi del fascicolo
Secondo quanto emerso, la procura ha chiesto l’archiviazione del caso per una serie di motivazioni, tra cui la presunta mancanza di precisione nella descrizione degli episodi denunciati. Nel provvedimento viene evidenziato come uno degli episodi contestati riguardasse un “toccamento” non chiaramente collocato, descritto in modo tale da non permettere di stabilire con certezza se fosse avvenuto sul seno oppure immediatamente al di sotto.
Proprio questa distinzione anatomica ha attirato l’attenzione nel dibattito processuale, diventando uno degli elementi più discussi dell’intera vicenda giudiziaria.
Le osservazioni del legale della donna
L’avvocata della presunta vittima, Cristina Morrone, ha contestato con decisione l’impostazione della procura, sottolineando come la distinzione tra le diverse aree del corpo non modifichi la sostanza dell’episodio denunciato. Secondo la difesa, infatti, si tratterebbe comunque di un comportamento lesivo della sfera sessuale della donna, indipendentemente dalla collocazione esatta del contatto fisico.
La legale ha inoltre evidenziato come la ricostruzione dei fatti debba essere letta nel contesto complessivo delle condizioni della sua assistita e della durata del rapporto lavorativo.
Le motivazioni dell’archiviazione
Nel fascicolo della procura viene comunque riconosciuta la presenza di indizi relativi a possibili condotte di mobbing e molestie sessuali. Tuttavia, secondo i magistrati, la genericità del racconto renderebbe impossibile procedere alla formulazione di un capo di imputazione preciso.
Un ulteriore elemento riguarda i tempi della denuncia, che secondo l’impostazione accusatoria sarebbe stata presentata oltre i termini utili. Inoltre, viene richiamato un aspetto giuridico legato alla struttura dell’azienda coinvolta: trattandosi di un’impresa di dimensioni medio-grandi, con circa quaranta dipendenti, non sarebbe configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, con la conseguenza che eventuali condotte di mobbing dovrebbero essere valutate in sede civile.
La richiesta di ulteriori approfondimenti
La difesa ha però contestato anche questo aspetto, ricordando come la donna, già affetta da una grave patologia, abbia sviluppato un disturbo post traumatico da stress che avrebbe inciso sulla sua capacità di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, avvenuti nell’arco di 26 anni di lavoro nella stessa azienda.
Proprio alla luce di questo quadro clinico e lavorativo, l’avvocata Morrone ha chiesto di ascoltare cinque testimoni e ha sottolineato la possibilità di procedere comunque per il reato di atti persecutori, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento della vicenda prima di arrivare a una decisione definitiva.
