I lavoratori iscritti alle forme di previdenza pubbliche obbligatorie, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire in Italia la pensione anticipata contributiva a 64 anni nel periodo 1° gennaio 2019–31 dicembre 2026. La misura richiede almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un importo mensile del rateo pensionistico pari ad almeno tre volte l’assegno sociale, con la prima rata erogata dopo una finestra di tre mesi. La disciplina, prevista dall’articolo 24, comma 11 del decreto‑legge n. 201/2011 per gli assicurati “contributivi puri”, è stata modificata dalla legge n. 213/2023 e da interventi successivi — la Finanziaria 2026 ha eliminato il conteggio delle rendite di previdenza complementare — e prevede adeguamenti dei requisiti anagrafici e contributivi alla speranza di vita Istat con aumenti in mesi dal 2027 e dal 2028.
Per accedere servono: età anagrafica di 64 anni , almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un rateo pensionistico mensile pari ad almeno tre volte l’assegno sociale. Per il 2026 la soglia minima del rateo è 1.638,72 euro mensili, cioè tre volte l’assegno sociale. Per le lavoratrici madri la soglia è ridotta: 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio e 2,6 volte con due o più figli .
La legge prevede una riduzione dell’età per le madri: quattro mesi per ogni figlio fino a un massimo di 16 mesi. La prima erogazione del rateo avviene dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti. È fissato anche un tetto massimo della rendita anticipata: il rateo non può superare cinque volte il trattamento minimo in vigore fino al raggiungimento dell’età pensionabile ; per il 2026 il limite è 3.059,25 euro lordi mensili.
Contributi riconosciuti per i 20 anni di contribuzione
I 20 anni richiesti devono essere di contribuzione “effettiva”. Sono considerati effettivi i versamenti obbligatori, i versamenti volontari e i periodi riscattati. I contributi figurativi, pur potendo concorrere al calcolo dell’importo della pensione, non valgono per maturare il requisito dei 20 anni.
In pratica: i periodi riscattati e i versamenti volontari incrementano gli anni utili ai fini dell’accesso; i contributi figurativi aumentano la base di calcolo della pensione ma non sostituiscono gli anni “effettivi” necessari per il diritto alla prestazione.
Riscatto della laurea: effetti sullo status contributivo
Il riscatto della laurea può servire a raggiungere i 20 anni di contribuzione effettiva, ma la collocazione temporale degli anni riscattati è decisiva. Se gli anni universitari si collocano dopo il 31 dicembre 1995, il riscatto mantiene lo status di “contributivo puro” richiesto per la pensione anticipata a 64 anni; se invece il riscatto riguarda periodi anteriori al 1996, l’operazione può far perdere quello status.
La perdita dello status può rendere incompatibile l’accesso alla misura riservata ai contributivi puri. Per questo la valutazione del riscatto va fatta sulla base di una simulazione puntuale della posizione contributiva e del calcolo del rateo, considerando anche eventuali agevolazioni nel costo del riscatto previste dalla normativa.
Modifiche normative recenti e impatto sulla soglia minima
Dal 1° gennaio 2024 la legge n. 213/2023 ha innalzato la soglia minima del rateo a tre volte l’assegno sociale e ha introdotto la finestra di tre mesi; la legge n. 199/2025 ha poi fissato incrementi mensili dei requisiti anagrafici e contributivi per il 2027 e il 2028. La Finanziaria 2026 ha annullato la possibilità, prevista in precedenza, di conteggiare rendite di previdenza complementare ai fini del raggiungimento della soglia minima per alcuni assicurati.
Documento di riferimento e aggiornamento normativo: circolare INPS 46/2024.
