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Cosa prevede l’articolo 375 del codice penale?

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Una bilancia appoggiata su un banco all'interno dell'aula di un tribunale

Una bilancia appoggiata su un banco all'interno dell'aula di un tribunale | immagine di pubblico dominio - alanews.it

Alessandro Bolzani di Alessandro Bolzani

Mi chiamo Alessandro Bolzani e sono nato a Vigevano nel 1991. Sono un giornalista pubblicista e dal 2018 collaboro con l'agenzia media Alanews, per la quale ho curato la realizzazione di articoli per importanti realtà editoriali. Sono appassionato di scrittura creativa e nel 2024 ho pubblicato il romanzo urban fantasy "Cronache dei Mondi Connessi - I difensori del parco" con la casa editrice PAV Edizioni. Alcuni dei miei scritti sono stati pubblicati anche sulla rivista Weirdbreed.

Quando un’inchiesta penale viene inquinata dall’interno, la legge italiana prevede uno strumento severo per difendere la verità processuale: l’articolo 375 del codice penale, che regola la “Frode in processo penale e depistaggio”. Il cuore della norma è semplice ma incisivo: punire i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, sfruttando la propria posizione, alterano o occultano prove per ostacolare un’indagine o un processo.

Da tre a otto anni per chi intralcia la giustizia

La cornice edittale di base – reclusione da tre a otto anni – scatta quando l’autore, “al fine di impedire, ostacolare o sviare” un procedimento, compie una di queste condotte:

  • Manipolazione di prove – modifica artificiosamente il corpo del reato o lo stato di luoghi, cose o persone legati all’illecito;
  • False dichiarazioni – chiamato da magistratura o polizia giudiziaria, afferma il falso, omette la verità o tace (in tutto o in parte) quanto sa sui fatti.

Le aggravanti: documenti distrutti o reati “speciali”

Se il depistaggio passa attraverso distruzione, soppressione, occultamento o danneggiamento di documenti e oggetti destinati a diventare prova, la pena cresce “da un terzo alla metà”. Diventa ancora più dura – tra i sei e i dodici anni – quando il reato si intreccia con procedimenti su terrorismo, eversione, mafia, traffico di armi o materiale nucleare, chimico o biologico: in pratica, i delitti elencati dall’art. 51 c. 3-bis del codice di procedura penale, spesso gestiti dalle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo.

La “premialità” per chi rimedia

Non si tratta solo di colpire; l’articolo 375 premia anche la collaborazione: chi si adopera per ripristinare lo stato originario di luoghi, cose o prove o aiuta concretamente gli investigatori a ricostruire i fatti e a individuare i responsabili vede la pena ridotta «dalla metà a due terzi».

Sanzioni accessorie e limiti alle attenuanti

Una condanna superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Inoltre, le attenuanti “ordinarie” non possono prevalere sulle aggravanti previste dal secondo e terzo comma: prima si applicano gli aumenti di pena, poi – solo sulla pena già aumentata – si calcolano eventuali diminuzioni.

Ufficio cessato? Responsabilità intatta

La tutela della genuinità processuale non si interrompe con la carriera: la sanzione si applica anche a chi ha già lasciato l’ufficio o il servizio al momento del fatto. Restano fuori, invece, i casi perseguibili solo a querela, richiesta o istanza non presentate.

Estensione alla Corte penale internazionale

L’ultima novità, di particolare rilievo nel contesto globale, estende la disciplina ai procedimenti della Corte penale internazionale per i crimini contemplati dallo Statuto di Roma: un segnale che il legislatore italiano vuole chiudere ogni varco alla manipolazione di prove, anche quando l’arena giudiziaria supera i confini nazionali.

Perché l’articolo 375 del codice penale è importante?

Dalle indagini sulle stragi mafiose alle inchieste sui grandi disastri ambientali, l’articolo 375 funge da “sentinella” della trasparenza giudiziaria. Non riguarda il cittadino comune, ma proprio coloro che – per ruolo – dovrebbero garantire la correttezza del procedimento penale. Ecco perché il legislatore ha scelto sanzioni robuste, premi di pentimento calibrati e un sistema di aggravanti che cresce con la gravità dei reati coinvolti. In una parola: difendere la prova significa difendere la verità.

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