Il Comitato legalità e contrasto alla criminalità organizzata del Comune di Milano, presieduto da Nando Dalla Chiesa, ha espresso una serie di criticità riguardanti la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro, evidenziando problematiche soprattutto in merito all’identificazione dei titolari effettivi delle società proprietarie di Inter e Milan e alla gestione degli obblighi contrattuali.
Le criticità sollevate dal Comitato sulla vendita di San Siro
Nella relazione presentata, il Comitato sottolinea che “non sono state individuate le persone fisiche qualificabili come titolari effettivi della società proprietaria della squadra”, un elemento fondamentale per garantire trasparenza e legalità nell’operazione. Viene inoltre evidenziata l’assenza di una clausola sanzionatoria nell’atto di vendita che impedisca la cessione delle azioni da parte della società acquirente per un periodo di cinque anni, misura ritenuta indispensabile per evitare condotte speculative e modifiche non autorizzate della compagine societaria.
Il Comitato rileva inoltre che, essendo Inter e Milan veicoli societari con composizioni variabili nel tempo, un eventuale cambiamento dei titolari effettivi potrebbe consentire il trasferimento del controllo del 25% delle azioni senza riconoscimenti alla città di Milano, concretizzando così il rischio speculativo temuto.
Sono inoltre evidenziate preoccupazioni sulla mancanza di obblighi specifici riguardo alle aziende coinvolte nei cantieri e nella gestione dei servizi, con il rischio connesso alla capacità tecnica, economica e finanziaria del contraente. Per far fronte a possibili inadempienze contrattuali, il Comitato suggerisce non solo fideiussioni e garanzie, ma anche ulteriori strumenti per prevenire apporti di capitale di dubbia provenienza.
Le tensioni legali e il contesto della vendita
Parallelamente, la vicenda della vendita dello stadio San Siro è al centro di due ricorsi al Tar presentati da cittadini e comitati milanesi contrari al progetto del nuovo stadio promosso dalle proprietà di Inter e Milan, rispettivamente il fondo Elliott e la società Suning. I ricorrenti contestano sia il procedimento amministrativo sia la mancanza di un interesse pubblico adeguatamente motivato, oltre a sollevare dubbi sull’impatto ambientale e sulla solidità finanziaria del progetto.
Tuttavia, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha recentemente respinto la richiesta di sospensiva presentata dai comitati, ritenendo che non emergano profili tali da giustificare un esito favorevole ai ricorrenti. Ciò consente al Comune di Milano di procedere con la vendita dello stadio Meazza e delle aree circostanti, con la delibera che dovrebbe essere approvata in giunta nei prossimi giorni.
La questione del vincolo dei 70 anni sul secondo anello dello stadio, anch’essa al centro del contendere, è stata affrontata dal Tar con una valutazione favorevole all’amministrazione comunale, che ha individuato nel collaudo provvisorio del 10 novembre 1955 la data da cui far decorrere il vincolo, ritenendo non sussistente un danno irreparabile legato alla tempistica della demolizione, prevista non prima del 2030.






