Roma, 5 febbraio 2026 – Il Governo italiano ha reso nota una nuova bozza del Dl Sicurezza che introduce importanti novità nel campo della sicurezza e della giustizia penale, con particolare attenzione alle cause di giustificazione nei reati e alle misure restrittive per soggetti condannati per reati gravi. Questi provvedimenti, contenuti in una scheda di sintesi del cosiddetto “decreto sicurezza”, sono attualmente all’esame del Consiglio dei Ministri e rappresentano un ulteriore passo nel pacchetto sicurezza delineato dall’esecutivo.
Dl Sicurezza, nuovo registro separato per reati con causa di giustificazione
Secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della bozza di decreto, il pubblico ministero, qualora riscontri che un fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione – quali la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, l’uso legittimo delle armi o lo stato di necessità – procederà a una annotazione preliminare in un registro separato. Questo registro sarà istituito tramite un apposito decreto del Ministro della Giustizia e conterrà il nome della persona cui il fatto è attribuito, regolando contestualmente l’attività di indagine. La normativa garantisce che le difese abbiano gli stessi diritti attualmente previsti in caso di iscrizione nel registro tradizionale.
Questa misura si inserisce nel più ampio contesto del pacchetto sicurezza che mira a fornire uno “scudo legale” alle forze di polizia, tutelandole da iscrizioni automatiche nel registro degli indagati quando agiscono in situazione di legittima difesa o in adempimento del dovere.
Divieto di partecipazione a manifestazioni per condannati per terrorismo o lesioni a agenti
Un’altra disposizione di rilievo contenuta nella bozza del decreto riguarda il divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti pubblici per persone condannate per una serie di reati gravi. Tra questi figurano il terrorismo, l’eversione, la devastazione e saccheggio, nonché le lesioni a agenti delle forze dell’ordine, operatori sanitari e arbitri.
Il divieto sarà disposto dal giudice al momento della condanna e il questore potrà prescrivere al soggetto di presentarsi personalmente presso gli uffici di polizia durante le manifestazioni interessate. La violazione di tale divieto comporterà pene da quattro mesi a un anno di reclusione.
Fermo preventivo di 12 ore: quando scatta e chi decide il rilascio
La bozza del Dl sicurezza prevede che del fermo preventivo, della sua esecuzione e dell’orario in cui viene disposto sia informato senza ritardo il pubblico ministero. Qualora quest’ultimo ritenga che non sussistano le condizioni previste dalla norma, dispone l’immediata liberazione della persona accompagnata. Il testo stabilisce inoltre che il pubblico ministero debba essere tempestivamente informato anche dell’avvenuto rilascio e dell’orario in cui questo si verifica.
Stranieri detenuti e nei Cpr obbligati a collaborare per l’identificazione
Secondo la bozza del decreto legge sulla sicurezza attualmente all’esame del Consiglio dei ministri, gli stranieri detenuti o internati nei centri per rimpatri (Cpr) sono tenuti a collaborare per accertare la propria identità. In particolare, devono fornire o mostrare documenti e informazioni relative a età, identità, cittadinanza e Paesi di soggiorno o transito. Il rispetto di questo obbligo viene considerato anche ai fini della valutazione della pericolosità, parametro previsto per procedere all’espulsione.
Dl sicurezza, 50 milioni per aumentare la protezione nelle stazioni
È prevista anche l’istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per il 2026 presso il Ministero dell’Interno. La somma sarà destinata al cofinanziamento di intese tra il Viminale, il Ministero delle Infrastrutture e il Gruppo Ferrovie dello Stato, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree immediatamente circostanti. Tra le misure previste, il potenziamento dei sistemi tecnologici di controllo e della videosorveglianza. Nel testo attuale, ancora soggetto a modifiche, non è indicata la copertura finanziaria degli oneri.
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