Roma, 22 gennaio 2026 – La presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha illustrato oggi le novità contenute nel disegno di legge A.S. 1715, volto a modificare l’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. La proposta normativa, già approvata dalla Camera lo scorso novembre, è ora all’esame del Senato con un voto previsto per il 10 febbraio 2026.
Bongiorno: “Il testo mette al centro la tutela della donna”
La senatrice Bongiorno ha sottolineato come il testo ponga al centro la tutela della donna e riconosca che ogni atto sessuale compiuto senza il consenso libero e attuale della vittima costituisce violenza sessuale. Si supera così l’obsoleta struttura normativa che richiedeva la prova di violenza, minaccia o abuso di autorità per configurare il reato: con il nuovo testo, questi elementi aggravanti restano, ma la mancanza di consenso è di per sé sufficiente per la punibilità.
Importante innovazione è la previsione che punisce anche la violenza sessuale commessa quando la vittima è incapace di manifestare consenso o dissenso, ad esempio se colta di sorpresa o paralizzata dalla paura o dall’imbarazzo. La norma garantisce così una tutela estesa, senza compromettere le dinamiche probatorie tipiche del processo penale né il diritto di difesa dell’imputato.
Il consenso come fulcro della riforma
Il disegno di legge attribuisce rilievo centrale alla mancanza del consenso, una novità espressa che allinea finalmente la legislazione italiana alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa. Tale principio è già riconosciuto nella giurisprudenza, ma la legge mira a rendere esplicito e codificato questo modello, evitando confusione e ambiguità interpretative.
Bongiorno ha evidenziato che la valutazione della presenza o assenza del consenso deve avvenire considerando la situazione e il contesto in cui si svolgono i fatti. Il testo originario della Camera, infatti, rischiava di parificare tutte le situazioni, imponendo all’imputato oneri probatori eccessivi. La nuova formulazione intende valorizzare la “riconoscibilità” del consenso, garantendo un equilibrio tra tutela della vittima e garanzie processuali per l’imputato.
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