Berlino, 27 novembre 2025 – Serhii Kuznietsov, l’ucraino di 49 anni accusato di essere coinvolto nell’attentato al gasdotto Nord Stream, è stato estradato dall’Italia ed è arrivato in Germania. La conferma è giunta da una portavoce della procura federale tedesca, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione italiana, che ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Bologna di consegnare l’ex militare ucraino alle autorità tedesche.
Le controversie sull’estradizione di Kuznietsov
Kuznietsov, ex agente dei servizi segreti ucraini (SBU) e figura di rilievo nell’esercito di Kiev, è accusato di aver coordinato l’attentato esplosivo ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel settembre 2022. L’operazione, denominata “Diameter”, avrebbe coinvolto anche altri militari e un sommozzatore civile, con il fine di sabotare le condotte sottomarine che trasportavano gas naturale dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico.
L’arresto dell’ucraino è avvenuto lo scorso agosto in provincia di Rimini, dove si trovava in vacanza con la famiglia, su mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. La Corte d’Appello di Bologna aveva inizialmente rinviato la decisione sull’estradizione per verificare alcune condizioni, tra cui le condizioni di detenzione in Germania e il principio dell’immunità funzionale dei militari che obbediscono agli ordini, sollevato dalla difesa di Kuznietsov.
La sentenza della Cassazione e il quadro giuridico
Il 21 novembre 2025 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione italiana ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la consegna di Kuznietsov alle autorità tedesche. I giudici hanno sottolineato come non vi siano elementi che dimostrino che l’azione di sabotaggio sia stata un atto compiuto iure imperii – ovvero come un’azione ufficiale legittima di uno Stato – e hanno precisato che l’immunità funzionale deve essere dimostrata puntualmente e non può essere genericamente invocata.
Inoltre, la Corte ha stabilito che la natura politica del reato non costituisce di per sé motivo sufficiente per rifiutare l’estradizione, salvo il rischio concreto di un processo iniquo o discriminatorio. Sulla questione del bis in idem europeo, relativa a un procedimento archiviato in Danimarca per gli stessi fatti, la Cassazione ha rilevato che tale archiviazione non è definitiva né specifica nei confronti del ricorrente, pertanto non impedisce l’estradizione.
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