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Home Economia

Ubriaco alla guida di un monopattino? Scattano nuove regole severissime

La Cassazione ribadisce che chi conduce dispositivi elettrici può essere perseguito per guida in stato di ebbrezza. Nessuna deroga alla disciplina del Codice della strada

by Marco Viscomi
25 Novembre 2025
Monopattini elettrici

Closeup of unrecognizable diverse group of stylish teenagers riding motorized scooters in the city, panorama

Milano, 25 novembre 2025 – La Corte di Cassazione ha confermato in modo definitivo che il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche a chi utilizza un monopattino elettrico. La decisione arriva al termine del giudizio di legittimità richiesto da un uomo già condannato nei due precedenti gradi di merito per aver provocato un incidente mentre circolava sotto l’effetto dell’alcol. Con questa pronuncia, gli Ermellini ribadiscono un principio ormai consolidato: i monopattini elettrici, essendo equiparati ai velocipedi, rientrano a pieno titolo nella nozione di veicolo prevista dal Codice della strada, e dunque anche ai loro conducenti devono essere applicate le sanzioni penali previste per la guida in condizioni di ebbrezza.

La sentenza della Cassazione

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il caso affrontato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso presentato dall’imputato contro la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. Gli atti processuali indicavano che l’uomo, “in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche”, aveva causato un sinistro mentre si trovava alla guida di un dispositivo elettrico individuale.

La difesa aveva sostenuto che non fosse possibile applicare il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il mezzo utilizzato non sarebbe rientrato nel perimetro dei veicoli disciplinati dalla normativa. La Cassazione ha però respinto questa tesi, confermando che la normativa vigente considera tali dispositivi alla stregua dei velocipedi. Di conseguenza, anche chi guida un monopattino elettrico è soggetto alle disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza, senza eccezioni legate alla tipologia del mezzo utilizzato.

Monopattino elettrico equiparato ad un’auto

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici richiamano l’articolo 46, comma 1, del Codice della strada. Tale disposizione stabilisce che rientrano nella nozione di veicolo “tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo”. La legge equipara esplicitamente i mezzi elettrici ai velocipedi, riconoscendo che la loro presenza sulla rete stradale può incidere sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione.

Questo principio costituisce il fondamento giuridico che consente di considerarli alla stregua dei veicoli tradizionali quando si tratta di accertare eventuali responsabilità penali. La pronuncia della Cassazione si inserisce inoltre in un contesto normativo che negli ultimi anni ha visto un rafforzamento delle misure dedicate alla sicurezza stradale, anche alla luce della crescente diffusione dei mezzi elettrici.

La Suprema Corte ha quindi chiarito che, per coloro che utilizzano dispositivi elettrici individuali, come il monopattico elettrico, valgono le stesse regole previste per chi si mette alla guida dopo aver assunto alcol. Se i livelli di alcolemia risultano superiori ai limiti fissati dalla legge, trovano applicazione le conseguenze penali previste dal Codice della strada, dagli importi sanzionatori alle pene più severe nei casi di maggiore gravità. Viene così sancito il principio secondo cui non è possibile invocare la natura del mezzo per sottrarsi alla verifica o alla responsabilità, confermando che la tutela della sicurezza stradale rappresenta il parametro centrale nell’interpretazione delle norme.

Le differenze con i velocipedi

Esiste tuttavia un’unica differenza significativa rispetto ai veicoli per i quali è richiesta una patente di guida. Pur riconoscendo la piena applicabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, la Cassazione ha chiarito che nel caso dei monopattini elettrici non può essere disposta la sospensione della patente. Questo perché la conduzione di tali dispositivi non richiede alcuna abilitazione specifica: mancando un titolo da sospendere, la relativa sanzione accessoria non è applicabile. Rimane invece del tutto valido il quadro penale previsto dalla normativa, che si estende senza distinzioni alla condotta di chi utilizza questi mezzi.

L’incremento nell’uso e le disposizioni dei Comuni

Negli ultimi anni l’uso dei dispositivi elettrici ha conosciuto un forte incremento in Italia, alimentato anche dalla diffusione del servizio di noleggio su strada. I monopattini in sharing sono ormai circa 40mila sul territorio nazionale e, parallelamente, è aumentato anche il numero di incidenti: solo nel 2024 si sono registrati oltre tremila sinistri con feriti e venti vittime nei primi nove mesi dell’anno. L’ampia diffusione di questi mezzi ha reso necessario un aggiornamento delle regole di utilizzo e l’adozione di misure mirate per garantire condizioni di circolazione più sicure.

Diversi Comuni hanno iniziato a intervenire con regolamenti specifici. Firenze, ad esempio, dal 2026 non consentirà più il servizio di noleggio dei monopattini in strada, ritenendo che non vi siano più le condizioni per garantirne un uso ordinato e sicuro. Roma ha invece adottato un approccio diverso, puntando sull’istituzione di aree di parcheggio regolamentate per limitare il fenomeno dell’abbandono dei dispositivi in punti non idonei, una delle criticità più frequenti negli ultimi anni. Questi interventi mostrano come la crescente presenza dei mezzi elettrici richieda un equilibrio tra innovazione, mobilità sostenibile e tutela della sicurezza collettiva.

Tags: Monopattino elettrico

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