Il governo italiano ha deciso di intervenire per mettere fine alle contestazioni fiscali che hanno coinvolto le imprese sui benefici legati agli aiuti Covid. Un provvedimento firmato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, e dal direttore del Dipartimento delle Finanze, Giovanni Spalletta, stabilisce lo stop ai controlli riguardanti le perdite delle aziende che hanno usufruito delle agevolazioni emergenziali. L’iniziativa mira a risolvere le criticità derivanti dalla mancanza di una disciplina chiara su alcune misure di sostegno adottate negli ultimi anni.
Cosa cambia per le imprese che hanno ricevuto aiuti Covid
Il provvedimento punta a chiudere tutte le pratiche fiscali ancora aperte, evitando contenziosi e preoccupazioni per le imprese. In passato, l’Agenzia delle Entrate richiedeva che il valore degli aiuti Covid ricevuti venisse dedotto dalle perdite riportabili negli anni successivi. Questo aveva comportato che le aziende vedessero ridotta la possibilità di compensare le perdite, generando numerosi atti di accertamento. Con il nuovo atto, queste problematiche vengono superate, garantendo maggiore certezza alle imprese che avevano riportato perdite durante la pandemia.
Lo stop ai controlli si estende anche ad altre agevolazioni
L’effetto del provvedimento non si limita esclusivamente ai contributi Covid. L’atto di indirizzo prevede che lo stop alle verifiche fiscali valga anche per altre agevolazioni che adottano regole simili a quelle dei sostegni pandemici. Tra queste rientrano, ad esempio, i crediti d’imposta legati ai programmi Transizione 4.0 e 5.0, estendendo il beneficio a una platea più ampia di imprese e settori.
Proventi esclusi ed esenti: il quadro normativo
Il fulcro della questione riguarda la disciplina dei proventi esenti ed esclusi, come definita dall’articolo 84, comma 1, del Tuir. La normativa stabilisce che non tutto l’ammontare dei proventi esenti riduce la perdita fiscale riportabile, ma solo la parte eccedente i componenti negativi non dedotti secondo l’articolo 109, comma 5. L’atto di indirizzo chiarisce inoltre la distinzione introdotta dalla riforma Ires del 2004 tra proventi esclusi e proventi esenti: mentre i primi non concorrono alla formazione del reddito, i secondi consentono comunque la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi ad essi afferenti.
Come vengono trattati i contributi e altri proventi
Nel corso degli anni si sono create tre categorie di proventi: quelli esenti, quelli esclusi e quelli che non concorrono alla formazione del reddito. L’atto di indirizzo chiarisce che, per quanto riguarda i contributi Covid e altre misure analoghe, rientrano nella categoria dei proventi “non concorrono in quanto esclusi”. In pratica, pur restando deducibili le spese e altri componenti negativi collegati, i contributi non vengono considerati nel calcolo del pro-rata generale né del pro-rata sugli interessi passivi, semplificando la gestione fiscale delle imprese.


