Roma, 23 giugno 2025 – L’INPS ha fornito chiarimenti importanti riguardo al nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi, introdotto dalla legge di Bilancio 2025. In una nota ufficiale, l’Istituto ha sottolineato che questa novità normativa non modifica né la misura né la durata dell’indennità mensile, il cui calcolo resta conforme alle disposizioni vigenti.
Nuovo requisito contributivo per la Naspi
La modifica riguarda esclusivamente il requisito di accesso per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025. Il richiedente deve dimostrare di aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione dopo un precedente evento di cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché tale cessazione – per dimissioni o risoluzione consensuale – sia avvenuta entro i dodici mesi antecedenti la nuova disoccupazione per cui si richiede la Naspi.
L’INPS evidenzia che questa disposizione non si applica alle dimissioni per giusta causa, a quelle durante i periodi tutelati di maternità o paternità, e alle risoluzioni consensuali concluse nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Questi casi continuano a garantire l’accesso alla Naspi senza l’obbligo del nuovo requisito contributivo.
Cumulabilità e periodi contributivi
L’istituto previdenziale chiarisce inoltre che la contribuzione utile per il nuovo requisito comprende i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato e i contributi figurativi per maternità obbligatoria, congedo parentale indennizzato e periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati, ove previsto. Anche le settimane di contribuzione nel settore agricolo, se presenti nel periodo tra la cessazione volontaria e quella involontaria, sono considerate utili e cumulabili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane.
L’INPS ribadisce che queste novità riguardano esclusivamente il requisito contributivo e non alterano le regole di calcolo dell’indennità, che rimangono ancorate alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni e alla durata basata sulle settimane di contribuzione maturate.






