Roma, 27 gennaio 2026 – Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2026, arriva una significativa novità per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti: l’arco temporale entro il quale è possibile usufruirne si estende dai precedenti 12 anni fino a 14 anni di età del figlio. Lo annuncia un comunicato ufficiale dell’INPS, che ha aggiornato le procedure per la richiesta del beneficio.
Congedo parentale esteso fino a 14 anni
La nuova normativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, modifica i termini per la fruizione del congedo parentale esclusivamente per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi restano invariati i limiti temporali rispettivamente a 12 anni e a un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Secondo quanto comunicato dall’INPS, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattordici anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre lavoratrice dipendente e dalla data di nascita per il padre lavoratore dipendente. Nel caso di adozione o affidamento, il congedo deve essere utilizzato entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Restano confermate le modalità di utilizzo del congedo: il periodo complessivo tra i due genitori non può superare i dieci mesi, elevabili a undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi continuativi o frazionati. È inoltre possibile utilizzare il congedo in modalità contemporanea da parte di entrambi i genitori.
L’estensione temporale non modifica la durata massima del congedo: la normativa mantiene il limite di dieci mesi (undici in caso di utilizzo da parte del padre per almeno tre mesi). Vengono altresì confermate le condizioni di fruizione, come il diritto di astensione per la madre fino a un massimo di sei mesi e per il padre fino a sei mesi, con la possibilità di un mese aggiuntivo per il padre in presenza di un periodo di congedo di almeno tre mesi.
Indennità e modalità di fruizione del congedo parentale
Il congedo parentale è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti con un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo. Di questa indennità, i primi tre mesi possono essere indennizzati all’80% se fruiti entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
La normativa prevede inoltre che:
- Alla madre spettano tre mesi di congedo indennizzabili all’80%, non trasferibili al padre;
- Al padre spettano tre mesi di congedo indennizzabili all’80%, anch’essi non trasferibili;
- Entrambi i genitori possono alternarsi per un ulteriore periodo complessivo di tre mesi con indennità al 30%;
- Ai genitori soli è riconosciuto un congedo di nove mesi indennizzato al 30%.
Per periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati è prevista un’indennità del 30% della retribuzione solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
È possibile frazionare il congedo anche su base oraria, modalità regolamentata dalla contrattazione collettiva o, in assenza di questa, da specifiche disposizioni normative.
La domanda per il congedo può essere presentata anche per periodi pregressi fruiti a partire dal 1° gennaio 2026, qualora non sia stato possibile inoltrare la richiesta nei tempi previsti dall’aggiornamento delle procedure INPS.
Contesto normativo e misure correlate
L’estensione del congedo parentale si inserisce in un più ampio quadro di interventi previsti dalla legge di Bilancio 2026 che, con una dotazione di circa 22 miliardi di euro, mira a sostenere lavoratori, famiglie e imprese senza incrementare il disavanzo pubblico.
Tra le altre misure di rilievo, si segnalano:
- La riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% per il secondo scaglione di reddito, con un risparmio potenziale fino a 440 euro annui per i lavoratori interessati;
- L’incremento della soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro;
- La proroga e il potenziamento degli incentivi per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori nel Mezzogiorno, con esoneri contributivi e super deduzioni fino al 130% per i soggetti svantaggiati;
- L’aumento del bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro al mese per lavoratrici con almeno due figli e reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui.
Queste misure rappresentano un pacchetto integrato di sostegno al reddito e al potere d’acquisto, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare.
L’INPS, principale ente previdenziale italiano, ha pubblicato aggiornamenti e circolari dettagliate per facilitare la fruizione delle nuove disposizioni, garantendo assistenza ai cittadini nel processo di richiesta del congedo parentale e delle relative indennità.





