La Corte costituzionale ha confermato l’indeducibilità del contributo solidaristico contro il cosiddetto “caro bollette” dall’IRES, ribadendo la legittimità della norma che lo prevede come misura straordinaria di finanza pubblica. La sentenza n. 180 depositata oggi ha risolto le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Cagliari e dalla Cgt di Roma, riguardanti la compatibilità costituzionale dell’articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 21/2022.
La sentenza della Consulta sul caro bollette: ragioni e principi costituzionali
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’indeducibilità del contributo, anche in riferimento agli articoli 3, 42, 53 e 117 della Costituzione e all’articolo 1 del Protocollo addizionale CEDU. Pur riconoscendo l’eventualità di effetti abnormi in termini di incidenza patrimoniale e reddituale per alcune imprese, la Consulta ha ribadito che la verifica si esaurisce nell’accertamento della non arbitrarietà e della proporzionalità dell’imposizione, senza coinvolgere la tutela della proprietà privata prevista dall’articolo 42 Cost.
La Corte ha inoltre sottolineato di essere consapevole della possibile problematicità derivante dall’assenza di un tetto massimo all’imposta straordinaria, che si somma a quelle ordinarie, ma ha giustificato tale lacuna con le circostanze straordinarie che caratterizzano l’intervento normativo. Infine, è stato chiarito che, per le società neo-costituite, il periodo di riferimento per il calcolo del contributo deve essere commisurato all’inizio delle operazioni passive connesse all’attività d’impresa.
Questioni di deducibilità e aspetti fiscali
La decisione della Consulta arriva in un contesto di dibattito acceso sulla natura e la deducibilità del contributo straordinario. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha recentemente respinto un interpello di un operatore petrolifero che chiedeva chiarimenti sulla possibilità di dedurre il contributo “caro bollette” dal nuovo contributo di solidarietà temporaneo previsto dalla legge n. 197/2022, destinato a colpire i profitti eccezionali del settore energetico.
Nonostante alcune pronunce e pareri, tra cui quello favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’Agenzia ha ritenuto chiaro l’articolo 37, comma 7, del decreto-legge 21/2022, che limita l’indeducibilità ai soli fini delle imposte sui redditi, senza estenderla ad altri contributi come quello di solidarietà. La questione ha riflessi importanti per la doppia imposizione nel settore energetico, dove si registrano prelievi straordinari per fronteggiare la crisi energetica ed economica.
La disciplina del contributo di solidarietà temporaneo, come previsto dalla legge di bilancio 2023, è stata inoltre analizzata da esperti giuridici alla luce del Regolamento UE 2022/1854, sottolineando le sue peculiarità e la sua natura tributaria, distinta dalle imposte sui redditi tradizionali. In particolare, si evidenzia come il contributo colpisca un valore aggiunto economico con caratteristiche proprie, assimilabile solo parzialmente ad altre imposte come l’IRAP, e finalizzato al sostegno delle famiglie vulnerabili e delle imprese energivore, nonché a promuovere investimenti in efficienza energetica e decarbonizzazione.
Questa sentenza della Consulta rappresenta un punto fermo nell’ambito della giurisprudenza tributaria italiana, confermando la legittimità di un prelievo straordinario imposto in un contesto di emergenza economica e sottolineando l’equilibrio tra esigenze di finanza pubblica e principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza.
