Roma, 2 ottobre 2025 – Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha respinto il ricorso avanzato nel 2021 dalla Federazione del Pubblico Impiego Dirpubblica, stabilendo che non sussiste un diritto normativo del lavoratore sprovvisto di green pass a svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working. La sentenza evidenzia come la normativa introdotta nel 2021, che imponeva il possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici, non preveda alcuna automatica possibilità di lavoro agile per i lavoratori privi di tale certificazione.
Il quadro normativo e la decisione del Tar Lazio
Il Tar ha analizzato in particolare il decreto legge del 2021 che introdusse l’obbligo di green pass per diverse categorie di dipendenti pubblici, nonché il successivo Dpcm di settembre 2021 che stabiliva come modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni lo svolgimento “in presenza” a partire dal 15 ottobre dello stesso anno. I giudici hanno sottolineato che questa scelta rappresenta una legittima espressione della discrezionalità del datore di lavoro pubblico e del suo potere di organizzazione, ritenendola né irrazionale né illogica.
Inoltre, il Tar ha precisato che l’imposizione del lavoro in presenza non è discriminatoria, ma riflette la normale modalità di prestazione lavorativa prima della pandemia. La sentenza esclude anche che si sia introdotto un obbligo vaccinale mascherato, poiché il green pass poteva essere ottenuto non solo tramite vaccinazione, ma anche con test negativi o guarigione dal Covid-19. Sono altresì esentati coloro che non possono vaccinarsi per motivi medici certificati.
Le implicazioni per i lavoratori senza green pass
Secondo le indicazioni aggiornate dell’Inps, i lavoratori privi di green pass e assenti dal lavoro non hanno diritto alla retribuzione né alla copertura contributiva da parte del datore di lavoro, pubblico o privato. Tuttavia, è possibile per questi soggetti ricorrere al riscatto o alla contribuzione volontaria per colmare i periodi senza contribuzione. È confermato che per tali assenze non è prevista la cassa integrazione né la possibilità di prolungare periodi di apprendistato, in quanto la mancata esibizione del green pass non è considerata una causa involontaria.
Le tutele di maternità restano pienamente garantite, mentre l’indennità di malattia spetta solo qualora l’evento si verifichi prima della sospensione o entro due mesi dalla stessa. Infine, il datore di lavoro può richiedere il rimborso dei contributi versati in caso di green pass non conforme.






