Milano, 26 gennaio 2026 – Il Tribunale civile di Milano ha emanato un provvedimento cautelare urgente nei confronti di Fabrizio Corona, impedendogli la trasmissione della nuova puntata del suo format “Falsissimo” e ordinandogli la rimozione dei contenuti delle due precedenti. La decisione è stata adottata dal giudice Roberto Pertile su richiesta degli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, legali del conduttore e giornalista Alfonso Signorini, che aveva denunciato una campagna di diffamazione a suo carico.
Il provvedimento del tribunale milanese
Il giudice Roberto Pertile ha accolto il ricorso degli avvocati di Alfonso Signorini, disponendo un’inibitoria cautelare urgente a carico di Fabrizio Corona. La misura vieta all’ex agente fotografico di trasmettere online la nuova puntata di “Falsissimo”, format che Corona pubblica sul proprio canale YouTube, dove realizza inchieste, interviste e scoop con un taglio pungente. Oltre a vietare la diffusione della puntata prevista per questa sera, il giudice ha ordinato la rimozione dei contenuti delle due puntate precedenti ritenute lesive della reputazione di Signorini.
L’ordine di rimozione dai social e dalle piattaforme online
Nel dispositivo, il Tribunale ordina a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile” tutti i video e i contenuti, testuali, audio e video, indicati nel ricorso e “comunque aventi a oggetto” Alfonso Signorini. La misura riguarda l’intero materiale già diffuso sulle piattaforme digitali.
Il divieto di nuove pubblicazioni a carattere diffamatorio
Oltre alla rimozione, il giudice “vieta e inibisce” a Corona “di pubblicare, diffondere o condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio” che possa danneggiare, anche indirettamente, i diritti di Signorini alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza.
Le accuse mosse da Corona a Signorini
Corona aveva annunciato una terza puntata del format, incentrata su quello che aveva definito il “sistema Signorini”, avanzando accuse di presunti ricatti e favori sessuali legati alla partecipazione al Grande Fratello. Accuse che il giornalista ha sempre respinto con decisione. Sul caso, secondo quanto emerso, risultano aperti più filoni di indagine presso la Procura.
Corona dovrà fornire tutto il materiale su Signorini
Il provvedimento impone inoltre a Corona di depositare in Cancelleria, entro due giorni dalla notifica, tutti i supporti fisici in suo possesso contenenti documenti, immagini e video relativi alla sfera privata di Signorini, inclusa la corrispondenza telematica e non telematica con terzi. L’obiettivo è impedire l’ulteriore diffusione di materiali potenzialmente lesivi dei diritti personali del ricorrente.
Sanzioni economiche e spese legali
Il Tribunale ha stabilito una penale di 2.000 euro per ogni singola violazione delle misure imposte, somma che verrà moltiplicata per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini. A questo si aggiunge la condanna al pagamento delle spese legali, quantificate in oltre 9.000 euro.
Corona farà ricorso in appello
Fabrizio Corona, tramite i suoi legali, presenterà ricorso in appello contro il provvedimento emesso dal Tribunale civile di Milano. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Corona, la sentenza verrà impugnata. “In Italia c’è la libertà di pensiero e di parola, in qualunque forma venga espressa. La censura non esiste più dal 1946 – aveva spiegato il legale –. Non è possibile impedire a qualcuno di esprimersi preventivamente: se qualcuno si sente offeso può querelare, ma non può bloccare la possibilità di parlare prima che l’offesa avvenga. Non siamo in Russia”.
Legale Signorini: “Non si possono torturare le persone sui social”
“Deve essere chiaro che non è possibile calpestare con disinvoltura e insolenza i diritti individuali delle persone. Non è permesso insultare e torturare il prossimo sui social, né ottenere tutela per una pianificata e ramificata organizzazione volta alla diffamazione aggravata a scopi di lucro personale”. Lo afferma l’avvocato Domenico Aiello, che insieme a Daniela Missaglia assiste Signorini.
Aiello aggiunge che anche i grandi colossi del web, come i Web Hosting, che operano con l’obiettivo di generare profitti senza considerare etica e responsabilità, possono essere considerati moralmente corresponsabili o addirittura favorire l’illecito. In questo contesto, i legali di Signorini hanno presentato una denuncia alla Procura di Milano a carico dei rappresentanti di Google per concorso in diffamazione aggravata insieme a Corona. La querela ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei legali rappresentanti delle filiali italiana e irlandese del gruppo, quest’ultima sede europea del colosso. Il format Falsissimo, infatti, è pubblicato su YouTube, appartenente a Google.
Previste iniziative analoghe anche nei confronti di Meta e TikTok
Aiello e Missaglia hanno annunciato l’intenzione di avviare iniziative analoghe anche nei confronti di Meta e TikTok per la diffusione degli stessi contenuti. Intanto, Corona deve fare i conti con l’indagine penale nata dalla denuncia per diffamazione aggravata e minacce presentata da Mediaset, che ha chiesto anche una misura di prevenzione per impedirgli di utilizzare social e cellulare al fine di diffondere contenuti lesivi per l’azienda.
Il giudice smonta il “sistema Signorini”: nei video di Corona nessuna prova
Nei video diffusi da Fabrizio Corona non emergono elementi che possano far ritenere esistente un presunto “sistema Signorini”. Lo afferma il giudice Roberto Pertile nell’ordinanza con cui il Tribunale civile di Milano ha disposto il provvedimento cautelare. Secondo il giudice, non sussiste alcun interesse pubblico a conoscere “le preferenze e le abitudini sessuali” di Alfonso Signorini e quanto pubblicato dall’ex agente fotografico non contiene alcun indizio di un meccanismo fondato su ricatti sessuali per favorire l’accesso al Grande Fratello.
Nel provvedimento si sottolinea inoltre che i fatti raccontati nei video non possono essere considerati oggettivamente veri, anche perché lo stesso Corona ammette che necessitano ancora di verifiche. L’ex fotografo, secondo il giudice, non ha fornito la prova che il materiale in suo possesso dimostri l’esistenza di comportamenti illeciti da parte del conduttore, limitandosi a riferire di attrazioni o relazioni sessuali che, di per sé, non costituiscono reato nell’ordinamento italiano. Viene inoltre evidenziata una confusione tra il diritto di informare e quello di criticare, dal momento che le prove possono riguardare i fatti, ma non le opinioni.
Il Tribunale rileva anche l’assenza di un principio di prova sulla genuinità delle chat mostrate. Nel caso di Vincenzo, le conversazioni risalgono al periodo compreso tra novembre 2014 e novembre 2015 e non presentano alcun indizio di coercizione, ma anzi mostrano la piena consapevolezza di entrambi gli interlocutori. Analoga valutazione viene espressa per il caso di Antonio Medugno: chat e immagini, datate tra aprile 2021 e gennaio 2022, non evidenziano profili di illiceità e riguardano esclusivamente la sfera intima delle persone coinvolte.
Il giudice osserva inoltre che nei video manca la continenza espressiva e ricorda che la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione, deve essere bilanciata con il rispetto della dignità della persona, richiamando anche alcuni epiteti utilizzati da Corona nei confronti di Signorini. La diffusione di ulteriori puntate, viene spiegato, comporterebbe il rischio di un ulteriore aggravamento del danno.
Infine, il provvedimento chiarisce che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’adozione di una misura inibitoria non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità civile con sentenza irrevocabile, potendo avere anche una funzione preventiva, finalizzata a evitare una nuova lesione dell’onore e della reputazione.
Nel frattempo la Consob ha irrogato una sanzione pecuniaria di 200.000 euro a carico di Fabrizio Corona per violazioni relative alla normativa europea sulle cripto-attività
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