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Guida dopo uso di droga, la Consulta: “Punibile solo se c’è pericolo concreto per la strada”

La Consulta chiarisce: per la punibilità serve un rischio concreto alla sicurezza stradale. Nuove linee guida su controlli e accertamenti, tutela per chi assume farmaci prescritti

by Giacomo Camelia
29 Gennaio 2026
Una bilancia appoggiata su un banco all'interno dell'aula di un tribunale

Una bilancia appoggiata su un banco all'interno dell'aula di un tribunale | immagine di pubblico dominio - alanews.it

Roma, 29 gennaio 2026 – La Corte costituzionale ha fornito un’importante interpretazione in materia di guida dopo l’assunzione di droghe, stabilendo che la norma prevista dall’articolo 187 del Codice della Strada, modificata nel 2024, è punibile solo se la condotta crea un pericolo concreto per la sicurezza stradale. La questione, sollevata da diversi giudici di merito e discussa con il contributo di esperti come l’Unione delle camere penali italiane e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, riguarda la corretta applicazione della disciplina sulle sostanze stupefacenti alla guida.

Guida dopo uso di droga: interpretazione restrittiva della norma

Secondo la Consulta, la nuova formulazione dell’articolo 187, che punisce chi guida “dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, non richiede più la prova dell’alterazione psico-fisica effettiva del conducente al momento della guida. Tuttavia, la Corte ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva: sarà necessario accertare la presenza nei liquidi corporei di quantità di droga che, in base alle conoscenze scientifiche attuali, siano idonee a provocare in un assuntore medio un’alterazione tale da compromettere le capacità di guida e da creare un pericolo per la circolazione stradale.

In altre parole, non basta la semplice positività al test per sostanze stupefacenti, ma occorre verificare che la sostanza sia ancora attiva e potenzialmente pericolosa. Questa lettura mira a evitare l’incriminazione di situazioni del tutto innocue, come l’assunzione di droga avvenuta giorni o settimane prima che non abbia più effetti rilevabili sulla guida.

Questioni di legittimità e indicazioni operative dei ministeri

Nel 2025, diversi tribunali, tra cui quelli di Macerata e Siena, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 187, evidenziando criticità nella vaghezza della norma e nelle disparità di trattamento rispetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Le ordinanze hanno messo in evidenza come la norma possa portare a punire condotte non pericolose e a creare scompensi con altre disposizioni del Codice della Strada.

In risposta, una circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute ha chiarito i criteri di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ribadendo che per la punibilità è necessario che la sostanza produca ancora effetti sull’organismo durante la guida. Il test salivare rappresenta il primo passo per l’accertamento, seguito da analisi di laboratorio sui campioni di saliva. Sono esclusi, invece, gli esami delle urine, che possono rilevare tracce di droga anche a distanza di molti giorni, non indicative di alterazione attuale.

Inoltre, la circolare esclude sanzioni per chi assume farmaci prescritti contenenti principi attivi simili a quelli delle sostanze stupefacenti, come oppioidi o psicofarmaci, tutelando così pazienti in terapia legittima.

Questa interpretazione, sostenuta dalla Consulta, mira a coniugare la necessità di sicurezza stradale con il principio di proporzionalità e la tutela delle libertà individuali, evitando ingiustificate incriminazioni basate su mere tracce residue di sostanze.

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