Strasburgo, 25 settembre 2025 – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso presentato da Alfredo Cospito contro l’applicazione del regime carcerario speciale del 41bis e contro la mancata revoca per motivi di salute. Secondo la Corte, le autorità italiane hanno fornito prove sufficienti a giustificare la misura, valutando anche la compatibilità del regime con le condizioni fisiche del detenuto, deterioratesi in seguito allo sciopero della fame condotto tra ottobre 2022 e aprile 2023.
Motivazioni del ricorso di Cospito
Il ricorso, giunto a Strasburgo il 15 marzo 2023, sosteneva che l’applicazione del 41bis fosse arbitraria e non adeguatamente motivata. Cospito denunciava la severità e l’invasività delle restrizioni imposte dal regime, l’incompatibilità con il suo stato di salute e il rischio di cure mediche forzate durante lo sciopero della fame.
La decisione della Corte
La Cedu ha evidenziato che l’ordinanza ministeriale conteneva una descrizione dettagliata e personalizzata del caso, basata su prove raccolte da diversi organismi e agenzie statali. Tra gli elementi considerati figurano i precedenti penali di Cospito, le condanne subite, il ruolo in associazioni sovversive e in movimenti anarchici, nonché l’accesso a reti di sostegno attive in Italia e all’estero. La Corte ha sottolineato come le comunicazioni inviate dal detenuto, comprese lettere che incitavano all’uso della violenza a sostegno della causa anarchica, abbiano contribuito, secondo le prove a disposizione delle autorità, a identificare obiettivi e stimolare attacchi contro istituzioni statali.
Le condizioni di salute di Cospito
Per quanto riguarda lo stato di salute, la Corte ha osservato che il deterioramento di Cospito era collegato esclusivamente allo sciopero della fame. Il detenuto era stato informato degli effetti della protesta e del tipo di trattamento sanitario previsto, che avrebbe ricevuto con il suo consenso. Nonostante il peggioramento delle condizioni fisiche, Cospito aveva rifiutato di interrompere lo sciopero. Durante tutto il periodo, era stato monitorato quotidianamente dai medici della prigione e da professionisti esterni del servizio sanitario nazionale.
Valutazioni dei tribunali nazionali
Infine, la Cedu ha confermato che i tribunali italiani avevano motivato adeguatamente il rigetto delle richieste di sospensione della pena per motivi di salute, basandosi su numerose perizie mediche. La decisione di Strasburgo chiude così il procedimento internazionale, riconoscendo la correttezza della gestione del caso da parte delle autorità italiane.
La posizione della difesa di Alfredo Cospito
«Prendiamo atto con amarezza della decisione, che era in qualche modo prevedibile: la giurisprudenza della Cedu non lasciava grandi margini di speranza». Così l’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito, ha commentato l’ultimo sviluppo giudiziario sul caso del suo assistito.
La scadenza del provvedimento
Il difensore ha ricordato che tra pochi mesi giungerà a termine il periodo di quattro anni previsto dal provvedimento che applica il regime del 41 bis a Cospito. A quel punto sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio a valutare i pareri in arrivo circa l’opportunità o meno di prorogare la misura.
Il precedente del 2022
Rossi Albertini ha sottolineato come già nel 2022 la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo avesse rivisto la propria posizione, esprimendosi in linea con la difesa sulla possibilità di una revoca anticipata del regime carcerario speciale.
Le aspettative della difesa
Nonostante il clima politico attuale, che il legale definisce segnato da «populismo penale e repressione del dissenso», l’auspicio della difesa è che la Dnaa confermi in futuro il convincimento già espresso, aprendo la strada a un possibile cambiamento per il detenuto anarchico.






