Roma, 15 luglio 2025 – La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al diritto di un detenuto sottoposto al regime carcerario di massima sicurezza 41 bis di incontrare una donna con cui ha instaurato una relazione affettiva nel corso della detenzione. La sentenza, che conferma il diritto all’affettività anche per i carcerati in regime speciale, rappresenta un importante precedente giurisprudenziale.
Il diritto all’affettività riconosciuto anche al 41 bis
La vicenda riguarda Davide Emanuello, noto esponente di Cosa Nostra detenuto nel carcere di Sassari-Bancali, che ha instaurato un rapporto epistolare durato circa 17 anni con una donna, con cui si è sviluppata una relazione sentimentale. I suoi legali, Valerio Vianello Accorretti e Lisa Vaira, hanno ottenuto dal tribunale di sorveglianza il via libera per un colloquio visivo tra i due, richiesta però impugnata dal Ministero della Giustizia. La Suprema Corte ha respinto il ricorso ministeriale, affermando che il diritto all’affettività rientra tra i diritti soggettivi del detenuto anche nel regime del 41 bis.
I giudici hanno sottolineato come ogni diniego debba essere motivato da concreti rischi per la sicurezza pubblica, valutati caso per caso. Nel caso di Emanuello, la donna non risulta legata ad ambienti mafiosi né presenta precedenti tali da giustificare un rifiuto, circostanza confermata anche dalla Direzione distrettuale antimafia attraverso l’analisi della corrispondenza epistolare intercorsa tra i due.
Implicazioni e nuovi orientamenti giuridici
Questa decisione della Cassazione, che funge da giudice di legittimità in ultima istanza, segna un punto di svolta nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti umani nei carcerati al 41 bis. Viene riconosciuto che il diritto all’affettività, pur in un contesto di massima sorveglianza, non può essere totalmente sacrificato senza un’attenta valutazione degli elementi di rischio.
La sentenza applica il principio nomofilattico della Corte, che garantisce un’interpretazione uniforme della normativa, e introduce un importante precedente sulla gestione delle relazioni affettive nei regimi detentivi più restrittivi. Il riconoscimento di tali diritti rappresenta un elemento di innovazione nel sistema penitenziario italiano, evidenziando una maggiore attenzione verso la dimensione umana e sociale della detenzione anche in condizioni di isolamento severo.






